Liberazione anticipata Pena in concreto

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Liberazione anticipata Pena in concreto

Nel reato continuato, i calcoli per l’eventuale concessione di benefici – nella specie la liberazione anticipata speciale – fanno riferimento alla pena irrogata in concreto e non invece alla pena edittale dei singoli reati commessi. Ciò, con conseguente neutralizzazione della pena per il reato ostativo alla concessione del beneficio (nella specie già espiata), nell'ipotesi di pena complessa, ovvero frutto di un cumulo giuridico tra reati per l’appunto ostativi e comuni.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, accogliendo il ricorso di un imputato per traffico di stupefacenti, avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza che gli aveva negato la liberazione c.d. anticipata, osservando che nel cumulo erano compresi anche delitti ostativi.

A tal proposito, per il giudice a quo, era ininfluente che il delitto ostativo fosse stato considerato quale reato satellite e non come fattispecie più grave su cui era stata determinata la pena base ex art. 81 c.p.

Secondo il Tribunale di Sorveglianza, infatti, ai fini dell’applicazione del beneficio invocato – nell'ipotesi in cui, per l’appunto, il delitto ostativo avesse assunto la funzione di reato satellite – si doveva tener presente non l’aumento di pena inflitto in concreto nel regime di continuazione, ma il minimo edittale in astratto contemplato per quel delitto. Ed una tale opzione determinava, nel caso de quo, la conseguenza che la pena per il delitto ostativo non risultasse espiata.

Avverso detta ricostruzione ricorreva dunque l’imputato, insistendo per lo scioglimento del cumulo, ricorrendone i presupposti ed avendo maturato il diritto al beneficio invocato, per aver interamente espiato la pena relativa ai delitti ostativi.

Scissione vincolo continuazione

Sul punto – conclude la Cassazione con sentenza n. 17143 del 26 aprile 2016, dopo ampia premessa – deve ritenersi che in presenza di una condanna per più reati in continuazione, nell'ambito dei quali vi sia un reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ed in particolar modo della liberazione anticipata c.d. speciale, il condannato ha diritto alla scissione del vincolo ed a far considerare imputata la pena presofferta al reato ostativo, tenendo conto di quella che è la sanzione in concreto per esso inflittagli, anche se si tratta di mero aumento in continuazione.

 

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