Liberi professionisti, ricongiunzione dei periodi contributivi

Pubblicato il



Liberi professionisti, ricongiunzione dei periodi contributivi

E’ del 7 febbraio 2023 la circolare n. 15 con cui l’Inps rende noti i coefficienti da utilizzare per la rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi contributivi relativi alle domande presentate nel 2023 dai liberi professionisti.

Ricongiunzione dei periodi contributivi, il quadro normativo

Per consentire l’erogazione di un’unica pensione da parte dell’Inps, i soggetti che hanno svolto lavoro dipendente e i lavoratori autonomi iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 45/90, chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le rispettive gestioni previdenziali in cui risultino iscritti.

Per effetto di tale ricongiunzione nella gestione di appartenenza, sulla somma così determinata e calcolata è prevista la rateizzazione con l’applicazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat, con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.

Onere di ricongiunzione, i coefficienti

Come ogni anno l’Istituto, con la circolare in oggetto, fornisce quindi le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2023, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat per il 2022, pari a +8,1%.

Vengono, altresì, allegate alla circolare:

  • le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1);

  • la tabella I/2023, relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’8,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2);

  • la tabella II/2023 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima della estinzione del debito al tasso annuo dell’8,1% (Allegato n. 3).

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito