Libertà di informazione prevale sul diritto all’oblio

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Libertà di informazione prevale sul diritto all’oblio

Corte europea dei diritti dell’uomo: nessuna violazione del diritto alla vita privata dalla diffusione in internet di informazioni su condanne penali.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 28 giugno 2018, causa ML WW C/ Germania, si è pronunciata in una vicenda in cui i ricorrenti, due cittadini tedeschi, lamentavano che la Corte federale di giustizia nazionale avesse posto in essere una violazione del diritto al rispetto della loro vita privata, di cui all’articolo 8 della Cedu.

Questo, in considerazione del rifiuto, opposto dal Giudice nazionale, di proibire ad alcuni media di mantenere nei loro siti internet la trascrizione di una trasmissione radio e di diversi reportage concernenti dei processi penali nei quali i due ricorrenti erano stati condannati per omicidio.

I giudici europei, tenuto conto del margine di apprezzamento delle autorità nazionali in materie, come quelle in esame, nelle quali viene posto in essere un bilanciamento di interessi divergenti – nella specie il diritto di cronaca, da un lato, e il diritto all’oblio, dall’altro – hanno ritenuto che non ci fossero fondate ragioni tali da giustificare una decisione diversa da quella assunta dalla Corte federale tedesca.

Per la Corte Edu, ossia, non si poteva certamente affermare che i giudici nazionali, rifiutandosi di dare seguito alle domande dei due ricorrenti, non avessero adempiuto agli obblighi positivi assunti dallo Stato tedesco di proteggere il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata ai sensi del citato articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Conseguentemente, non vi era stata alcuna violazione di questa disposizione.

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