Licenziamenti a maglie larghe

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La sentenza 18 aprile 2008, a firma del Tribunale di Napoli, ribadisce l’orientamento prevalente sulla stipulazione dei contratti a termine e gli effetti della sua conversione, suggellando che “il datore che intende apporre un termine di durata al contratto, nella lettera di assunzione non deve limitarsi a indicare che il termine viene apposto per una delle generiche fattispecie contemplate dalla legge, ma dovrà indicare, con il dettaglio possibile, la ragione specifica, riconducibile alle categorie richiamate, che nel senso di specie giustifica l’apposizione del termine”. Altrimenti, non solo contravverrà alle ragioni di lealtà e buona fede nei rapporti contrattuali (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.), ma, soprattutto, causerà ipso iure la conversione del contratto in tempo indeterminato.
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