Licenziamento anche in due tempi

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La Corte di Cassazione, con sentenza del 22 ottobre 2008, n. 25573, ritiene che se il datore sbaglia con il primo licenziamento, può intimarne un secondo, purché basato su cause giustificatrici diverse da quelle fatte valere con il primo. Infatti, la norma (articolo 18, comma 1, legge 300/1970) che stabilisce che nel caso di annullamento del licenziamento disposto dal giudice per mancanza di giusta causa e giustificato motivo, scattino per il lavoratore conseguenze che gli sono favorevoli, quali il pagamento delle indennità dalla data del licenziamento sino a quella di reintegrazione e il versamento dei contributi previdenziali, fa sì che il rapporto di lavoro debba considerarsi nel frattempo continuato, sia pure solo di diritto. Proprio la permanenza del rapporto giustifica l’irrogazione di un secondo licenziamento, per giusta causa o giustificato motivo, ove basato su una nuova e diversa ragione giustificatrice.
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