Licenziamento collettivo, vietato durante il contratto di solidarietà

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Licenziamento collettivo, vietato durante il contratto di solidarietà

Illegittimo avviare una procedura di licenziamento collettivo nella vigenza di un contratto di solidarietà. Al contrario, è ammessa invece la stipula del contratto di solidarietà difensivo anche nel corso di una procedura di riduzione del personale, a fronte dell'aggravamento della situazione aziendale.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9307 del 7 aprile 2021.

Licenziamento collettivo, la vicenda

Il caso riguarda un lavoratore che aveva richiesto il pagamento delle retribuzioni non percepite a seguito del collocamento in solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro. La domanda era stata accolta sia in primo che secondo grado di giudizio.

Secondo i giudici di merito, infatti, il contratto era contra legem in quanto intervenuto in costanza della pregressa procedura di mobilità cui era inserito il lavoratore.

Licenziamento collettivo, rileva la procedura di mobilità volontaria già avviata

Tale tesi, però, è stata bocciata dalla Suprema Corte secondo cui:

  • "ciò che rileva è che la procedura di mobilità volontaria già avviata per l'intera azienda da circa un anno, non aveva consentito di fronteggiare gli esuberi di personale che si erano evidenziati successivamente, e che la serietà delle ragioni sottese alla adozione dell'accordo di solidarietà era stata oggetto di positivo scrutinio da parte della Amministrazione, consacrato dal provvedimento ministeriale di ammissione dei lavoratori alla integrazione salariale".

Diversamente opinando - prosegue la sentenza - si dovrebbe ritenere che qualora l'impresa avvii una procedura di mobilità volontaria di personale in un determinato arco temporale non potrebbe, nel perdurare dello stesso, fronteggiare alcuna criticità produttiva sopravvenuta inerente ad uno specifico settore anche qualora questa comprometta la continuità aziendale.

Per concludere, la Cassazione ritiene legittima la sottoscrizione dell'accordo di solidarietà di tipo difensivo al quale le parti hanno convenuto di ricorrere, "in ragione della sussistenza di quei mutamenti strutturali organizzativi, forieri di negativi riflessi sul piano occupazionale ed oggetto di vaglio da parte della Amministrazione".

Quindi, durante la vigenza del contratto di solidarietà al datore di lavoro è precluso il licenziamento collettivo - che presuppone necessariamente la riduzione stabile dell'attività economica - proprio in ragione delle specifiche finalità cui è preordinata la stipula del contratto di solidarietà.

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