Licenziamento per giusta causa Quadro di slealtà

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Licenziamento per giusta causa Quadro di slealtà

Un quadro di slealtà, che induce a dubitare seriamente della correttezza dei suoi rapporti futuri con l'azienda, giustifica il recesso del datore di lavoro.

È la Cassazione a ribadirlo.

Il licenziamento per giusta causa è legittimo quando il dipendente viola elementi fiduciari del rapporto di lavoro:

  • il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati (dalla legge o dal Ccnl), ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con gli obblighi connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa;

  • nel rapporto di lavoro si devono integrare gli art. 2105 1175 e 1375 del c.c., “che impongono l'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, sì da non danneggiare il datore di lavoro” (cassazione sentenza 2550 del 2015).

Per questo motivo la Cassazione, sentenza n. 13676 del 5 luglio 2016, chiamata a pronunciarsi sul ricorso del licenziato e rilevata la correttezza del giudizio dei giudici della Corte d'appello Sarda, ribadisce la sussistenza del carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario.

Il dipendente, nella specie, durante il periodo di malattia (conseguente ad operazioni chirurgiche per discopatie e a lombalgie) assumeva una condotta molto imprudente per la propria salute: ripreso da telecamere dell'azienda sollevava da solo 3 bombole di gas da 30 chilogrammi e una quarta da 40 chili, con l’aiuto di un collega.

È stato rispettato il criterio di proporzionalità tra tali fatti e l'azione inflitta

Ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, è suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione dell'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.

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