L’integrazione spontanea del quadro RW richiede la sanzione fissa di 258 euro

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Con la nota di comportamento n. 185, emanata in data 11 settembre 2012, dalla Commissione della Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili si è affrontato il delicato tema dell’entità della sanzione da pagare nel caso di integrazione del quadro RW del modello dichiarativo.

In vista della prossima scadenza fissata per la dichiarazione dei redditi e tenuto conto anche della procedura di infrazione aperta nei confronti dell'Italia da parte dell’Unione europea proprio in virtù dell’onerosità delle sanzioni previste in materia di monitoraggio fiscale - in considerazione della totale assenza di conseguenze reddituali derivanti dalla mancata compilazione del quadro RW oppure dalla sua incompletezza - l’Associazione ha sentito l’esigenza di far chiarezza sul punto.

Secondo la norma di comportamento è possibile sanare la mancata compilazione del quadro RW oppure la sua eventuale incompletezza – purchè il tutto avvenga entro il termine di accertamento del relativo periodo d’imposta e senza che sia stata avviata un’azione di controllo da parte del Fisco – pagando una sanzione fissa di 258 euro, che può essere ulteriormente ridotta se l’integrazione avviene entro il termine previsto per l'effettuazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997.

Dunque, la sanzione fissa prende il posto di quella proporzionale prevista dal decreto legge 167 del 1990 e si aggiunge anche che, sanata l’irregolarità, il contribuente potrà evitare l’applicazione della misura della confisca.

Si specifica, al riguardo, che il ragionamento posto a base dell'applicazione dell’imposta fissa piuttosto che di una proporzionale all’infrazione compiuta, trova sostegno su di un parallelismo tra le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e quanto previsto dall’agenzia delle Entrate in caso di integrazione spontanea del modello Unico con riferimento alla mancata evidenziazione dei costi black list.
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