Lite rottamata se il diniego del Fisco giunge oltre il termine perentorio

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Lite rottamata se il diniego del Fisco giunge oltre il termine perentorio

E' da considerare perentorio il termine entro il quale l'Ufficio finanziario deve esprimere il proprio diniego all'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti.

L’inosservanza, da parte dall'Amministrazione finanziaria, di tale termine perentorio determina il valido perfezionamento della rottamazione della controversia tributaria e l'estinzione del procedimento.

Definizione agevolata perfezionata se il diniego è tardivo 

Così la Corte di cassazione, con ordinanza n. 2372 del 27 gennaio 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso avanzato da un contribuente contro la decisione con cui la CTR aveva statuito la legittimità di una cartella di pagamento per Iva, lui notificata.

Nelle more del procedimento tributario, il ricorrente aveva presentato istanza di definizione agevolata ex art. 6 del Dl n. 119/2018, istanza che era stata rigettata dall'Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento di diniego.

Il contribuente si era opposto a tale ultimo atto con ricorso, confluito nel medesimo giudizio, in cui aveva dedotto l'illegittimità del diniego in quanto tardivo: il provvedimento dell'Ufficio gli era stato notificato a mani ben dopo il prescritto termine del 31 luglio 2020, scaduto il quale la definizione avrebbe dovuto ritenersi validamente perfezionata.

Alla Cassazione spettava dunque verificare se, alla luce della previsione richiamata, la mancata notifica del provvedimento ostativo alla definizione entro il termine producesse ex se l'accoglimento per via tacita dell'istanza di rottamazione e se, quindi, il detto termine avesse natura perentoria non potendo l'Ufficio finanziario negare la definizione della controversia tributaria una volta spirato il predetto termine.

Cassazione: diniego entro il termine perentorio del 31 luglio 2020

Sulla questione, la Suprema corte ha ritenuto preferibile l'orientamento a favore della natura tassativa del termine, in quanto funzionale a una sollecita definizione della vicenda.

Nella sua disamina, la Corte ha ricordato come tra i canoni di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti espressamente dalla Costituzione e dai sovraordinati principi europei, sia iscritto a pieno titolo anche il principio di doverosità dell'azione amministrativa.

Esso, oltre a disporre l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo prevedendone anche i termini, ha portata generale e sussiste ogni volta sia riconosciuto al privato il potere di presentare un'istanza alla PA, in quanto titolare di una posizione giuridica qualificata.

Nel caso della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 richiamato, in particolare, è evidente il favor sotteso alla procedura e al suo perfezionamento: tale predilezione del Legislatore per il buon fine dell'operazione di rottamazione della controversia - si legge nella decisione - va nella direzione di configurare il silenzio dell'Ufficio come un silenzio - assenso.

Diversamente da quanto precedentemente previsto, infatti, nel sistema del Dl n. 119/2018 non si riscontrano previsioni dirette ad escludere l'operatività del silenzio - assenso o a negare conseguenze pregiudizievoli per la definizione resa tardivamente: anzi, l'indicazione del termine del 31 luglio 2020 per l'espressione utile del diniego costituisce proprio una previsione diretta a confermare l'esistenza di tale istituto.

L'evoluzione normativa - hanno concluso gli Ermellini - è chiaramente caratterizzata da un incremento della speditezza nella definizione delle procedure di condono, secondo una tendenza costante nel tempo, tanto che il legislatore ha progressivamente mutato i presupposti dell'estinzione del giudizio, in modo da eliminare, prima, l'attestazione di regolarità da parte dell'Agenzia, poi, anche la necessità di una decisione collegiale circa l'estinzione del giudizio stesso, disposta con mero decreto presidenziale.

Da qui la declaratoria di illegittimità del diniego reso dall'Ufficio finanziario con conseguente relativo annullamento e dichiarazione di estinzione del processo.

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