Lo stato di calamità non ferma i contributi

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Evidenzia l’Inps nella circolare n. 106/2008 - che fornisce i principi generali applicabili alle sospensioni contributive, in presenza dei due necessari requisiti soggettivo (esistenza alla data dell’evento) ed oggettivo (nesso causale tra danno subito ed evento) - come la dichiarazione dello stato d’emergenza non implichi la sospensione dei contributi, che va ordinata da una disposizione ad hoc. Sempre. Pertanto, la eventuale proroga dello stato d’emergenza non ha effetti automatici sulla sospensione. Che, quando legata a eventi eccezionali o calamità naturali, è disposta con appositi provvedimenti normativi. Sempre.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 41 – Contributi sospesi con ordinanza - Leonardi

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