L’obbligazione solidale ha solo una funzione di garanzia e segue le sorti di quella principale

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La DTL adotta un’ordinanza ingiunzione nei confronti di Alfa S.r.l. e del legale rappresentante Tizio per violazioni inerenti alla materia lavoristica. Gli ingiunti propongono opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale annulla l’ordinanza emessa nei confronti di Tizio. La DTL, nelle more del termine di proposizione dell’appello, avvia procedura di riscossione coattiva del credito. È fondata la richiesta della DTL?



Premessa

Laddove il personale ispettivo della DTL riscontri, all’esito delle verifiche di competenza, delle violazioni in materia di lavoro, punite con sanzione amministrativa, redige apposito verbale con cui contesta gli illeciti all’autore materiale, quanto alla persona giuridica o all’ente privo di personalità giuridica o, comunque, all’imprenditore che presenta con l’autore dell’illecito un collegamento funzionale, non necessariamente riconducibile al rapporto organico ovvero al rapporto di lavoro subordinato. Sinteticamente, se il soggetto ispezionato non è una ditta individuale, la quale infatti non presenta una soggettività giuridica distinta dalla persona fisica titolare dell’impresa, la responsabilità viene ascritta alla persona giuridica o all’ente di fatto a titolo di obbligato solidale ai sensi dell’art. 6 della L. n. 689/81. Vediamo in dettaglio i profili di tale responsabilità esponendo brevi cenni sul concetto di solidarietà.

La solidarietà nel diritto privato: cenni

Da un punto di vista civilistico la responsabilità solidale costituisce una sovrastruttura, che riunisce una pluralità di rapporti di debito e di credito in funzione di consentire con un unico atto di adempimento lo scioglimento dei plurimi vincoli obbligatori. Si distingue la solidarietà passiva da quella attiva. La solidarietà passiva ricorre quando più soggetti sono obbligati all’adempimento di una medesima prestazione e comporta la facoltà del creditore di pretendere da ciascuno dei coobbligati l’adempimento della totalità della prestazione. L’adempimento dell’intera prestazione eseguito da uno di costoro ha effetto liberatorio nei confronti di tutti gli altri coobbligati, restando salvo il diritto di regresso pro quota del debitore adempiente. Nella solidarietà attiva, invece, si hanno una pluralità di creditori e ognuno di costoro è titolare della facoltà di chiedere l’intera prestazione all’unico debitore. L’adempimento eseguito da quest’ultimo ha effetto liberatorio nei confronti di tutti gli altri creditori. Generalmente la solidarietà viene riferita in chiave passiva, perché, a differenza di quella attiva, si presume per legge, stante in tal senso la previsione di cui all’art. 1294 c.c. Uno schema simile alla solidarietà passiva è previsto nel sistema delle sanzioni amministrative dall’art. 6 della L. n. 689 cit..


La solidarietà nel sistema delle sanzioni amministrative


L’art. 6 comma 3 della L. n. 689 cit. prevede testualmente che “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligata in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”.

Una caratteristica saliente della solidarietà c.d. “amministrativa” è rappresentata dal fatto che il collegamento funzionale del trasgressore con l’obbligato solidale comporta l’estensione in capo a quest’ultimo di una responsabilità sostanzialmente di ordine oggettivo. In ragione di ciò non pare che possa condividersi la statuizione che riconosce a tale responsabilità natura sussidiaria, la quale invero dà al creditore la possibilità di escutere il patrimonio dell’obbligato solidale solo in caso di inadempienza dell’obbligato principale e cioè dell’autore materiale della violazione. Al contrario appare più aderente al concetto di solidarietà la regola che consente al creditore di domandare il pagamento della sanzione indifferentemente all’uno o all’altro dei predetti responsabili, senza che ciò possa collidere con l’affermazione che qualifica il rapporto intercorrente tra trasgressore e coobbligato solidale in termine di accessorietà e di dipendenza del secondo al primo. All’obbligato solidale che esegue il pagamento l’art. 6 comma 4 della L. n. 689 cit. riconosce “il diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il principio della personalità della sanzione sancito dall’ art. 2 della L. n. 689 cit. postula che l’autore della violazione può essere esclusivamente una persona fisica. La responsabilità solidale di cui all’art. 6 della L. n. 689 cit. invece può essere ascritta anche a figure giuridiche soggettive e segnatamente a enti società o associazioni.

Presupposto applicativo della norma è che il creditore (e quindi la pubblica amministrazione) proceda a contestare l’illecito a tutti i coobbligati, dal momento che “[…] la notificazione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento eseguita nei confronti del legale rappresentante in proprio, senza alcun riferimento alla persona giuridica rappresentata, non costituisce valida contestazione nei confronti della persona giuridica”. La responsabilità solidale di quest’ultima presuppone, in sostanza, che venga tempestivamente contestata l’infrazione al soggetto chiamato in concreto a rispondere dell’illecito. Se poi l’autore materiale dell’infrazione decida di procedere al pagamento della sanzione, tale circostanza comporterà anche l’estinzione dell’obbligazione nei confronti dell’obbligato solidale. In termini più generali: il pagamento dell’obbligazione pecuniaria da parte di uno degli obbligati determina anche l’estinzione dell’obbligazione a carico del o dei condebitori solidali.

La funzione della norma è dibattuta in sede giurisprudenziale.

  1. La funzione marcatamente punitiva

Secondo un indirizzo abbastanza consolidato la responsabilità solidale di cui all’art. 6 della L. n. 689 cit. si spiegherebbe nella prospettiva di evitare che l’illecito resti impunito, specie nelle ipotesi in cui sia impossibile o estremamente difficile identificare l’autore della violazione e sia, invece, facilmente identificabile uno di quelli, solidalmente obbligati, individuati nei primi tre commi della norma stessa in base ad un determinato rapporto giuridico con il trasgressore. Tale orientamento sottolinea che “la responsabilità solidale dell’ente può essere fatta valere indipendentemente dall’identificazione, nel testo dell’ordinanza-ingiunzione, dell’autore materiale dell’illecito, trattandosi di requisito che, di per se solo, non costituisce condizione di legittimità di tale provvedimento e che può venire in rilievo, nel giudizio di opposizione alla medesima ordinanza, solo per finalità di ordine probatorio, quando sorga cioè questione riguardo alla sussistenza dell’illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore”. Corollario di tale prospettiva è che l’ingiunzione rivolta ad una società, non contenente l’indicazione del nome dell’amministratore, dovrebbe presumersi indirizzata all’ente in qualità di responsabile solidale.

Tale indirizzo non convince perché presuppone che la responsabilità solidale di cui all’art. 6 della L. n. 689 cit. sia autonoma rispetto a quella dell’autore della violazione, quando invece, come testé osservato, tali rapporti obbligatori sono avvinti da un legame di accessorietà-dipendenza. Tant’è che l’estinzione del pagamento della sanzione amministrativa eseguito da parte del trasgressore comporta l’estinzione dell’obbligazione anche nei confronti dell’obbligato solidale.

  1. La funzione di garanzia

Altro orientamento invece ritiene che la ratio dell’art. 6 della L. n. 689 cit. sarebbe quella di garantire il pagamento della sanzione pecuniaria. In tale prospettiva è stato stabilito che nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, “[…] la responsabilità solidale è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall’autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui […]”. L’assunto pare corretto a patto che non si intenda la solidarietà in termini sussidiari, ma solo in funzione di aumentare le possibilità di effettiva riscossione della sanzione e facilitare l’eventuale procedimento di esecuzione forzata, nonché di responsabilizzare l’ente per la violazione commessa dai propri collaboratori.

  1. La funzione dell’interesse esclusivo del trasgressore

Merita di essere segnalato un ulteriore filone, che si colloca sul solco della giurisprudenza da ultimo illustrata, ma che per certi aspetti se ne discosta. In particolare tale indirizzo ritiene che la facoltà del regresso, per l’intero, stabilita dall’art. 6 comma 4 della L. n. 689 cit., in favore dell’obbligato solidale che ha eseguito il pagamento rispetto all’autore e non anche agli eredi di quest’ultimo (stante il principio della non trasmissibilità a costoro della sanzione contenuto nel successivo art. 7), consentirebbe di affermare che la c.d. solidarietà amministrativa non avrebbe una funzione di garanzia sussidiaria (attivabile per l’ipotesi di insolvibilità del condannato); né di repressione dell’illecito comunque commesso da parte di un autore difficilmente identificabile; né infine comporterebbe una responsabilità diretta dell’obbligato solidale per culpa in eligendo o in vigilando. In realtà secondo tale indirizzo la previsione dell’art. 6 della L. n. 689 cit. realizzerebbe “[…] la figura dell’obbligazione solidale nell’interesse esclusivo di uno solo degli obbligati solidali, e cioè dell’autore della violazione”, con la conseguenza che tale obbligazione, a norma dell’art. 1298 c.c., non si ripartirebbe nei rapporti interni tra i vari obbligati, restando sempre a carico di debitore principale. Le considerazioni espresse possono ritenersi condivisibili perché aderenti con la prospettiva che riconosce funzione di garanzia accessoria alla solidarietà, la quale non comporta comunque una ripartizione pro quota del debito. Ciò che invece non appare convincente è l’affermazione che ritiene avulso dal sistema della solidarietà il criterio della culpa in eligendo o in vigilando, perché a tacer d’altro, tale prospettazione contrasta con quanto stabilito, in funzione nomofilattica, sia pur in maniera non del tutto chiara, dalla SS.UU. con sentenza n. 20933 del 30/09/2009.

In sintesi, gli scriventi sono dell’idea che la responsabilità solidale prefiguri un’obbligazione accessoria a quella principale imputata al trasgressore di cui ne segue le sorti, giacché essenzialmente finalizzata ad accrescere la possibilità del creditore di riscuotere il credito quantificato nella sanzione amministrativa. Alla luce di tali spunti si può passare a esaminare il caso concerto.

Il caso concreto

La DTL ha adottato un’ordinanza ingiunzione nei confronti di Alfa S.r.l. e del legale rappresentante Tizio per violazioni inerenti alla materia lavoristica. Gli ingiunti hanno proposto opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale ha annullato l’ordinanza emessa nei confronti di Tizio. La DTL, nelle more del termine di proposizione dell’appello, ha avviato procedura di riscossione coattiva. Deve ritenersi che l’azione della DTL si basa sull’autonomia dell’obbligazione solidale di Alfa rispetto a quella di Tizio, concetto questo presupposto dall’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ratio dell’art. 6 della L n. 689 cit. sarebbe preminentemente di natura afflittiva. A sommesso avviso degli scriventi tale orientamento non può considerarsi condivisibile per le ragioni suesposte e merita invece accoglimento l’altro indirizzo, che riconosce all’obbligazione solidale una funzione di garanzia atteso la natura ancillare e accessoria dell’obbligazione solidale rispetto a quella gravante sul trasgressore. In altre parole, l’obbligazione di Alfa segue le sorti di quella di Tizio sicché il venir meno di quest’ultima comporta conseguentemente la caducazione dell’obbligazione solidale. In ragione di ciò il procedimento di riscossione del credito attivato dalla DTL nei confronti di Alfa pare destituito di fondamento, avendo il Tribunale annullato l’ordinanza di Tizio e per l’effetto determinato la caducazione dell’obbligazione solidale accessoria.


NOTE

i Cass. civ. Sez. III, 17/01/2007, n. 977; cfr. App. L’Aquila, 07/12/2012.

ii In tal senso Cass. civ. Sez. II, 30/03/2009, n. 7666; Cass. civ. Sez. II, 20-11-2006, n. 24573; Cass. civ. Sez. I, 30/10/1986, n. 6369; Pret. Verona, 27/11/1987.

iii Cass. civ. Sez. II, 26-02-2009, n. 4688.

iv Cass. civ. Sez. II, 15/11/2011, n. 23871.

v Cass. civ. Sez. II, 12/03/2012, n. 3879; Cass. civ. Sez. V Sent., 25/05/2007, n. 12264; Cass. civ. Sez. I, 23/02/2005, n. 3786; in tal senso anche il giudice amministrativo ha stabilito che “la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel senso di ricondurre l’ambito applicativo dell’art. 7 della L. n. 689/1981 alle sole persone fisiche affermando altresì che la morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, con conseguente cessazione della materia del contendere (in termini Cass., Sez. III, 18/2/2000, n. 1854; Cass., Sez. III, 6/3/2000, n. 2501; Cass., Sez. trib., 25/5/2002, n. 7688; Cass., Sez. I, 23/3/2004, n. 5743). Peraltro, la formulazione del’art. 7 della L. n. 689/1981, nel sancire la intrasmissibilità agli eredi dell’obbligazione del pagamento della sanzione amministrativa, presuppone la morte di una persona fisica, non applicandosi dunque alle persone giuridiche”.

vi Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 25/05/2011, n. 11481.

vii Cass. civ. Sez. II, 26-02-2009, n. 4688.

viii Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 03/11/2008, n. 26387.

ix Cass. civ. Sez. II, 15/11/2011, n. 23871.

x Cass. civ. Sez. II, 13-05-2010, n. 11643; Trib. Milano Sez. I, 17/05/2012; Trib. Ruvo di Puglia, 14/05/2010; Trib. Benevento, 16/10/2007; in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa T.A.R. Abruzzo L’Aquila Sez. I, 11/05/2007, n. 200.

xi Cass. civ. Sez. II, 17/11/2009, n. 24249; Cass. civ. Sez. II, 20-11-2006, n. 24573.

xii Cass. civ. Sez. II, 30/03/2009, n. 7666.

xiii Cass. civ. Sez. II, 12/03/2012, n. 3879; Cass. civ. Sez. V Sent., 25/05/2007, n. 12264.

xiv Cass. civ. Sez. lavoro, 10/03/2011, n. 5717 (rv. 616142).

xv Cfr. per spunti critici, il caso pratico de "L'Ispezione del Lavoro", del 14 settembre 2012, “L’agire illecito dell’amministratore delegato si ripercuote sugli altri componenti del C.d.A.?”.

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