L'Ordine non è tenuto al risarcimento dell'avvocato sospeso

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 16456 del 15 luglio scorso, ha respinto il ricorso avanzato da un avvocato che, assolto da un procedimento penale, chiedeva di essere risarcito dal Consiglio dell'Ordine per il provvedimento di sospensione impartitogli a seguito del rinvio a giudizio e dell'applicazione, nei suoi confronti, di una misura cautelare. La Corte, in particolare, nel ricordare che il provvedimento dell'Ordine ha natura amministrativa e che, in quanto tale, per essere fonte di risarcimento, deve essere riconosciuto come illegittimo, ha sottolineato che, nel caso in esame, nel comportamento del Consiglio e dei suoi componenti non fossero desumibili estremi di imperizia, negligenza e superficialità tali da giustificare una “colpa” nell'emissione del provvedimento con conseguente configurazione di un diritto al risarcimento.

Eleonora Pergolari
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 – Avvocato sospeso, nessun ristoro – Alberici

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