Magistrati onorari, chi beneficia dell'indennità una tantum?

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Magistrati onorari, chi beneficia dell'indennità una tantum?

Dal ministero della Giustizia giungono indicazioni in tema di individuazione dei soggetti beneficiari della indennità ex art. 29 comma 2 D. Lgs. 116/2017 prevista per i magistrati onorari del contingente ad esaurimento cessati e non confermati.

Con provvedimento del 4 novembre 2023, il Dipartimento per gli affari di giustizia (DAG) del ministero ha dato riscontro ad una richiesta avanzata dal Presidente della Corte di appello di Brescia in ordine all’indennità in parola.

Era stato chiesto, in particolare, se detta indennità potesse essere liquidata anche ai magistrati onorari in servizio all’epoca di entrata in vigore del Decreto legislativo che non avessero partecipato alla procedura di stabilizzazione in quanto dimessisi e/o dispensati dal servizio prima dell'apposita procedura di “conferma”, e/o prima dello scadere del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Indennità per magistrati onorari non confermati, beneficiari

Si ricorda che l’art. 29, comma 2, citato, come novellato dalla Legge di bilancio 2022, prevede in favore dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento che non accedano alla conferma, sia nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, sia in quella di mancato superamento della procedura valutativa, una indennità da erogare una tantum, in base al servizio prestato, salva facoltà di rifiuto.

Il legislatore - si legge nel provvedimento DAG - ha subordinato l’insorgenza del diritto all'indennità ad alternative e tassative condizioni indicate dalla norma, vale a dire:

  • mancato accesso alla conferma per mancata presentazione della domanda;
  • mancato accesso alla conferma per mancato superamento della procedura valutativa.

Da quanto detto discende che la “mancata presentazione della domanda” presupponga la possibilità giuridica della sua presentazione.

Diversamente, non si spiegherebbe la ragione di trattare tale evenienza allo stesso modo, per quanto riguarda gli effetti, del mancato superamento della prova di idoneità, ai fini della conferma.

Dato che, difatti, il diritto all’indennità di fine servizio risulta esplicitamente subordinato al “mancato accesso alla conferma”, ossia al mancato conseguimento del provvedimento che consacra l’esito positivo della procedura di valutazione, e che, del resto, il provvedimento di conferma non può che operare su un rapporto giuridico pendente "va escluso che, nella platea dei destinatari della norma, si siano voluti includere tutti i magistrati onorari del contingente ad esaurimento già cessati per altra causa, magari ancor prima della stessa riscrittura dell’art. 29 D. Lgs. 116/2017".

Questo senza contare che, trattandosi di norma di spesa, ne va esclusa l’applicazione a casi diversi da quelli in essa esplicitamente considerati.

Giudici onorari già cessati dal servizio esclusi dall'indennità

In definitiva, il ministero ha concluso che l’indennità di cui all’art. 29, comma 2, spetti esclusivamente ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento che non siano cessati dal servizio, per altra causa, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione relativa alla fascia di anzianità maturata, di cui al comma 3 dello stesso articolo.

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