Mansioni diverse, l’infortunio si paga

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La Cassazione, con la sentenza n. 21600 del 2007, respingendo il ricorso di una società edile che si rifiutava di risarcire il danno ad un dipendente, ha affermato che l’imprenditore è responsabile dell’infortunio del proprio dipendente anche nel caso si verifichi durante lo svolgimento di mansioni diverse, su indicazione del committente, da quelle normalmente svolte all’interno della ditta. Le misure di protezione devono essere adottate in funzione dell’azienda nel suo complesso e non solo nell’ambito delle specifiche mansioni.

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