Market abuse e profitto del reato, precisazioni di Cassazione

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La nozione di profitto dipendente dal reato di manipolazione del mercato non coincide, necessariamente, con il solo profitto conseguito dall'autore del reato, potendo consistere anche in altri vantaggi di tipo economico che l'ente abbia consolidato e che siano dimostrati. Con riferimento all'azionista, invece,

il vantaggio può consistere nella acquisizione della plusvalenza delle azioni, come nella evitata perdita di valore, e ciò sempre che il vantaggio possa individuarsi con le caratteristiche della effettiva realizzazione e non della sola attesa.

Plusvalenza come criterio solo indicativo

In questo contesto, la notazione della realizzazione di plusvalenza delle azioni, determinata dalla condotta di manipolazione del mercato, costituisce un criterio indicativo, sul piano indiziario, della esistenza di un profitto, ma non può dirsi, tuttavia, che la rilevazione della situazione opposta costituisca anche, di per sé, l'affermazione della prova dell'assenza di profitto confiscabile.

E' quanto puntualizzato dalla Cassazione con sentenza n. 25450 del 13 giugno 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Market abuse con confisca – Negri

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