Modello 770/2025: guida alle novità
Pubblicato il 11 settembre 2025
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Entro il prossimo 31 ottobre 2025, datori di lavoro e professionisti dovranno provvedere alla predisposizione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del modello 770/2025, ovverosia il dichiarativo concernente le ritenute fiscali operate e versate, nonché il riepilogo dei crediti riconosciuti ai sostituiti e utilizzati in compensazione sul modello F24.
Come noto, il modello 770 completa, unitamente alla Certificazione Unica, la c.d. dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.
Tra le novità principali di quest’anno si annovera l’unificazione dei codici di sospensione dei versamenti dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’eliminazione, nella seconda sezione del quadro ST, del campo inerente al “Codice Regione”, l’introduzione, nel quadro SX, del nuovo campo utile alla gestione dell’indennità tredicesima mensilità riconosciuta ai contribuenti.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta
Come anticipato in premessa, la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta si compone di due parti:
- la Certificazione Unica, con la quale i sostituti d’imposta, ivi incluse le Amministrazioni dello Stato, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi ai redditi corrisposti dal sostituito, alle ritenute operate, nonché agli altri dati contributivi e assicurativi. La predetta certificazione contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, le indennità di fine rapporto, le prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, nonché i dati previdenziali e assicurativi, e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno corrente, con riferimento al periodo d’imposta precedente. Normalmente, tale adempimento deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo rispetto al periodo fiscale di riferimento;
- il Modello 770, con il quale i sostituti d’imposta, ivi incluse le Amministrazioni dello Stato, comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali sulle ritenute operate nell’anno d’imposta precedente, i relativi versamenti, nonché il riepilogo degli eventuali crediti e compensazioni effettuate. La trasmissione telematica del modello deve essere effettuata, generalmente, entro il 31 ottobre dell’anno successivo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.
Il modello 770/2025, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2025, n. 75896, deve essere presentato dai soggetti che nel 2024 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte su:
- redditi di capitale;
- compensi per avviamento commerciale;
- contributi ad enti pubblici e privati;
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita;
- premi, vincite ed altri proventi finanziari;
- redditi diversi;
- somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, D.P.R. n. 42/1988.
L’invio telematico del dichiarativo può essere effettuato direttamente dal sostituto d’imposta, ovvero tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998, soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato), ovvero tramite società appartenenti al gruppo.
Operazioni societarie e soggetti obbligati alla presentazione
Nelle ipotesi di operazioni societarie o modifiche del sostituto intervenute nel periodo d’imposta, sarà necessario prestare particolare attenzione ai casi in cui detta operazione straordinaria comporti l’estinzione o meno del sostituto d’imposta.
Sarà, infatti, necessario distinguere i casi in cui:
- l’operazione straordinaria comporti l’estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione dell’attività in capo ad un nuovo soggetto (es. fusioni per incorporazione, scissioni totali, scioglimenti di società di persone e prosecuzione dell’attività sottoforma di ditta individuale, cessione o conferimento totale d’azienda);
- l’operazione straordinaria comporti l’estinzione del sostituto d’imposta (es. liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa);
- l’operazione straordinaria non comporti l’estinzione del sostituto d’imposta precedente e l’attività prosegua con un nuovo soggetto (es. scissioni parziali, cessioni di contratto ex art. 1406, Codice Civile, affitto o cessione di ramo d’azienda, etc.).
Nel primo caso, ovverosia nelle ipotesi in cui l’operazione straordinaria comporti l’estinzione del sostituto con prosecuzione dell’attività in capo ad un nuovo soggetto, il dichiarante deve provvedere alla compilazione dei singoli quadri esponendo distintamente le situazioni riferibili ad esso, ovvero a ciascuno dei soggetti estinti. Tale evidenza andrà posta avendo cura di inserire nell’intestazione dei quadri ST, SV e SY, il proprio codice fiscale, e specificando nell’apposito campo dedicato al “Codice fiscale del sostituto d’imposta” il codice fiscale del soggetto estinto.
Si precisa che, invece, il quadro SX deve essere “unico”, sicché deve riguardare sia i dati del dichiarante che quelli dei soggetti estinti.
Nel caso di non prosecuzione dell’attività da parte di un altro soggetto, invece, la dichiarazione andrà presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto, avendo cura di specificare, nel frontespizio del modello, al riquadro “dati relativi al sostituto” e nei quadri che compongono la dichiarazione, i dati del sostituto d’imposta estinto e il suo codice fiscale. Il soggetto che presenta la dichiarazione (liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore) dovrà riportare i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio dedicato ai dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione.
Per i casi di operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del sostituto, la dichiarazione dovrà essere compilata secondo le consuete regole, sicché ogni sostituto esporrà le trattenute effettuate e quelle versate per quanto di sua competenza.
Su tale ultima casistica si evidenzia che, diversamente rispetto a quanto avvenuto nei dichiarativi inerenti ai periodi d’imposta precedenti, stando alle istruzioni amministrative, non dovrà più essere utilizzato il codice “N” al campo “note”, utile ad evidenziare i tributi inerenti alle rate residue di addizionale regionale all’IRPEF, del saldo o primo acconto IRPEF, delle addizionali comunali all’IRPEF, nonché delle eventuali rate derivanti, a titolo esemplificativo, dalla dichiarazione 730-4 pervenuta al sostituto d’imposta cedente e le cui operazioni di conguaglio siano proseguite in capo al sostituto cessionario.
Frontespizio e tipologie di dichiarazione
Il Frontespizio del modello 770/2025 si compone di una prima parte inerente all’informativa in materia di privacy e di una seconda parte contenente i quadri relativi alla tipologia di dichiarazione, ai dati anagrafici del sostituto d’imposta e del legale rappresentante o altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, ai campi relativi alla redazione della dichiarazione e all’impegno alla presentazione telematica.
Quanto alla tipologia di dichiarazione, salvo i casi di primo invio, è possibile operare una delle seguenti scelte:
- Correttiva nei termini, per i casi in cui il sostituto intenda rettificare o integrare, entro gli ordinari termini di scadenza per la presentazione, una dichiarazione già presentata. In tal caso, dovranno essere “ricompilate” tutte le parti del modello, avendo cura di inserire, al campo Protocollo dichiarazione inviata, quello corrispondente alla dichiarazione già trasmessa da correggere o integrare. La nuova comunicazione sostituirà integralmente la precedente individuata attraverso il predetto numero di protocollo;
- Dichiarazione integrativa, per i casi in cui, oltre i termini ordinari di presentazione del modello, si intenda rettificare o integrare una precedente dichiarazione. Anche in questo caso, la nuova dichiarazione dovrà essere interamente “ricompilata”, avendo cura di indicare, al campo Protocollo dichiarazione inviata, quello corrispondente alla dichiarazione già trasmessa da rettificare o integrare. La dichiarazione integrativa è, chiaramente, presentabile solo laddove sia stata presentata una dichiarazione “originaria”.
Si rammenta, altresì, che nel frontespizio della dichiarazione, al campo Redazione della dichiarazione, dovranno essere compilate le due sezioni denominate “Quadri compilati e ritenute operate” e “Gestione separata”, con specifica della tipologia di invio e ipotesi di casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX.
Quanto alla tipologia di invio, dovrà essere inserito il codice:
- “1”, nel caso in cui si stia trasmettendo un unico flusso contenente tutti i dati riferiti alle diverse tipologie di redditi dichiarabili nel modello 770 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi);
- “2”, nel caso in cui il modello 770 si componga di due separati invii secondo le diverse tipologie di redditi presenti. Tale opzione è utilizzabile anche laddove il sostituto non si avvalga di soggetti incaricati alla trasmissione.
Nel caso in cui il predetto quadro sia compilato con tale ultima opzione, bisognerà barrare, all’apposita sezione, i quadri concernenti la dichiarazione da trasmettere ed inserire alla sezione “Gestione separata” il codice fiscale del/dei soggetto/i incaricato/i che invia/inviano l’altra parte della dichiarazione (o, in alternativa, barrare la casella “Sostituto” se la trasmissione dell’ulteriore parte avviene “direttamente” da parte del sostituto) barrando la casella o le caselle inerenti alle tipologie reddituali che saranno trasmesse dall’altro soggetto incaricato.
Il modello 770/2025 potrà essere trasmesso in un massimo di tre flussi, che potranno ricomprendere, complessivamente, le cinque categorie di ritenute individuate.
In particolare, nel caso di invio separato, il flusso “locazioni” sarà vincolato al flusso “autonomo”. Non potrà, a titolo esemplificativo, essere inviato un flusso dipendenti e locazioni ed un flusso distinto “autonomo”, né un flusso dipendenti e autonomo ed un flusso distinto “locazioni”.
L’invio concernente “altre ritenute” dovrà invece essere agganciato ad uno dei tre flussi principali: dipendente, autonomo e capitale.
Nel caso in cui il sostituto non abbia operato ritenute di lavoro autonomo, il modello 770 può essere inviato in unico flusso, ovvero in due separati flussi: locazioni e lavoro dipendente.
Si rammenta che eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione assumeranno il codice tributo del flusso principale:
- codice tributo “6781” se il flusso “altre ritenute” viene inviato assieme con il flusso “dipendente”;
- codice tributo “6782” se il flusso “altre ritenute” viene inviato assieme con il flusso “autonomo”;
- codice tributo “6783” se il flusso “altre ritenute” viene inviato assieme con il flusso “capitale”.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, eventuali crediti derivanti dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta di importo superiore ad euro 5.000 annui, per poter essere compensati orizzontalmente (su debiti differenti da quelli dei sostituti d’imposta, es. IVA, IRAP, INPS, etc.) dovranno essere assoggettati al c.d. visto di conformità.
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“Gestione separata” Sostituto d’imposta che ha effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente e autonomo e decide di aderire alla gestione separata. |
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Caso a) “Doppio” intermediario |
Invio 1 |
All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” ed essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”. |
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Invio 2 |
Il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo dovrà essere trasmesso barrando la casella “Autonomo” all’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate”. Nella stessa sezione deve essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”. Nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro dipendente barrando la casella “Dipendente”. |
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Caso b) “Doppio” invio senza intermediario |
Invio 1 |
All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Autonomo”. |
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Invio 2 |
All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”. |
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Caso c) Intermediario solo su redditi di lavoro autonomo |
Invio 1 |
All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro dipendente, barrando la casella “Dipendente” e nella sezione “Gestione separata” dovrà essere inserito il codice fiscale del soggetto che trasmette telematicamente il flusso relativo ai redditi di lavoro autonomo barrando la casella “Autonomo”. |
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Invio 2 |
All’interno della sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dovrà essere trasmesso il flusso delle ritenute su redditi di lavoro autonomo, barrando la casella “Autonomo” e dovrà essere barrata la casella “Incaricato in gestione separata”; nella sezione “Gestione separata” dovrà essere barrata la casella “Sostituto” e la casella “Dipendente”. |
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- “1” nel caso di amministrazioni dello Stato che non sono obbligate alla compilazione dei predetti prospetti come da risoluzione n. 95/2017;
- “2” nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d’imposta 2023 e che quindi non è obbligato alla compilazione dei prospetti ST e SV.
Modello 770/2025 – Compilazione dei quadri ST e SV
Il quadro ST è composto dalle seguenti quattro sezioni:
- Sezione I (erario);
- Sezione II (addizionale regionale);
- Sezione III (ritenute su redditi di capitale);
- Sezione IV (imposte sostitutive).
Per quanto attiene agli obblighi dei sostituti d’imposta rispetto alla gestione del personale dipendente, dovranno essere compilate, generalmente, esclusivamente la prima e seconda sezione sopracitate.
La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle elencate ritenute e imposte:
- ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2024, anche con riferimento alle somme e ai valori corrisposti entro il 12 gennaio 2025, se riferiti al 2024, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2025;
- ritenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024, nonché ai relativi versamenti;
- imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni, a seguito di assistenza fiscale nel 2024, nonché ai relativi versamenti;
- imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2024, relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR, ed entro il 16/02/2025 per il saldo;
- imposte sostitutive operate sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive per il personale sanitario (cod. trib. 1068; 1607; 1922; 1923; 1308; 171E; 172E; 173E;
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (cod. trib. 1049);
- il versamento relativo al credito del trattamento integrativo recuperato;
- I versamenti delle ritenute effettuate dal mese di marzo 2024, effettuate per incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo da conguaglio di fine 2023.
La seconda sezione, invece, deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute di addizionale regionale all’IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre i relativi versamenti. In particolare, ci si riferisce:
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionale all’IRPEF, effettuati in forma rateizzata nell’anno 2024 con riferimento all’anno 2023 (mentre non possono essere indicate le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale all’IRPEF, effettuati in forma rateizzata nell’anno 2025 con riferimento all’anno 2024).
- alle trattenute relative alle addizionali regionale all’Irpef, effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2024,
- alle trattenute relative all’addizionale regionale all’IRPEF, effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato, nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all’IRPEF, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2024.
Al punto “10” note, tra i codici più utilizzati si evidenziano le lettere:
- “B” – se il versamento si riferisce a ritenute operate su somme e valori relativi al 2024, erogati entro il 12 gennaio 2025 (utilizzabile anche su Sezione II);
- “D” – se il sostituto ha effettuato il conguaglio dei redditi 2024 nel mese di gennaio 2025 (prima sezione);
- “E” – se il sostituto ha effettuato il conguaglio dei redditi 2024 nel mese di febbraio 2025 (prima sezione);
- “K” – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute operate dal soggetto estinto, nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l’attività (prima e seconda sezione);
- “L” – se nel rigo sono riportati i dati di versamento, effettuati dal soggetto che prosegue l’attività, nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativi a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto (prima e seconda sezione);
- “P” - se il versamento relativo al trattamento integrativo, recuperato a rate nel corso del 2024, è pertinente all’anno precedente (2023) (prima sezione);
- “S” - se nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateizzazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale di competenza dell’anno d’imposta corrente (prima e seconda sezione).
Quanto alle addizionali regionali esposte nella seconda sezione del quadro ST, si evidenzia l’eliminazione del campo 13 “Codice Regione”, sicché i versamenti inerenti alle addizionali regionali all’IRPEF devono essere accorpati rispetto al codice tributo, al periodo di riferimento e alla data di versamento. Naturalmente, sempreché non vi siano “note” specifiche.
Relativamente al quadro SV si rammenta che, nonostante il versamento dell’addizionale comunale sul modello di pagamento F24 debba avvenire per singolo comune di riferimento, con compilazione di tante righe quanti sono i comuni interessati al versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, l’esposizione dei dati sul modello 770 deve avvenire in forma aggregata, a seconda della data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate alla medesima data dovranno comporre un unico rigo del modello dichiarativo, ancorché riferibile a diversi comuni.
Modello 770/2025 – Compilazione del quadro SX
Nel quadro SX dovranno essere riportati i dati riepilogativi dei crediti derivanti dalla precedente dichiarazione e i dati concernenti i crediti sorti nel periodo d’imposta 2024 e il loro utilizzo in compensazione mediante il modello F24.
Si rammenta che l’ammontare dei predetti crediti deve essere indicato al netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, sicché l’utilizzo dei predetti crediti in compensazione deve essere esposto al netto degli eventuali riversamenti.
Rispetto al modello 770/2024, il quadro SX del dichiarativo dell’anno 2025 non presenta modifiche di rilievo, anche se trovano spazio nuovi campi dedicati alla c.d. indennità tredicesima mensilità. In particolare:
- al rigo SX1, dovranno essere evidenziati gli importi a credito derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero i crediti derivanti da versamenti in eccesso avvenuti nell’anno 2023;
- al rigo SX2, dovranno essere evidenziati i crediti derivanti dalle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale e i loro utilizzi sul modello F24;
- al rigo SX3, eventuali crediti per famiglie numerose, canoni di locazione, etc., beneficiati dal datore di lavoro;
- al rigo SX4, il riepilogo dei crediti scaturenti dalla dichiarazione precedente e i crediti da utilizzare in compensazione risultanti dal modello 770/2025.
Specificatamente nel rigo SX1, alla:
- colonna 1, dovrà essere indicato l’importo complessivo dei crediti di ritenute, nonché di addizionali regionali all’Irpef e di addizionali comunali all’Irpef, restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno;
- colonna 2, dovrà essere indicato l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultanti dai quadri ST ed SV;
- colonna 3, dovrà essere indicato l’importo relativo all’eccedenza d’imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti;
- colonna 4, dovrà essere indicato l’eventuale credito dell’imposta sul valore degli immobili posseduti all’estero, versata dalle società fiduciarie, che risulta dalla colonna 11, rigo SO7 e seguenti;
- colonna 5, dovrà essere indicato l’eventuale credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 150, comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. L’importo del credito è pari al 30% delle somme restituite indicate nel campo 477 delle CU lavoro dipendente e nel campo 22 delle CU lavoro autonomo trasmesse, ed è utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’art 17 del d.lgs. 241/97;
- colonna 6, dovrà essere indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024;
- colonna 7, dovrà essere indicato il credito maturato per effetto delle indennità corrisposte unitamente alla tredicesima mensilità;
- colonna 8, dovrà essere indicato l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 utilizzati in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1703, 1702, 1627, 1628, 1629, 1669, 1671, 1304, 1962, 174E, 155E, 156E, 157E, 158E, 160E, 161E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST ed SV del modello 770/2025.
Specificatamente nel rigo SX2, alla:
- colonna 1, dovrà essere indicato l’importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale;
- colonna 2, dovrà essere indicato l’ammontare del credito di cui alla colonna 1, utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932, 150E, 151E, 152E, 153E, 154E) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e SV del modello 770/2025.
Specificatamente nel rigo SX4, alla:
- colonna 1, va indicato l’importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione 770/2024;
- colonna 2, va riportato l’ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con il modello F24, entro la data di presentazione della dichiarazione, avente il 2023, come anno di riferimento (es. codice tributo 6781 anno riferimento 2023);
- colonna 3, il maggior credito risultante dalla colonna 5 del quadro DI, e cioè il maggior credito che emerge da una dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2024;
- colonna 4, va indicato il credito risultante dalla dichiarazione, pari all’importo di: SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1 colonna 4 + SX 1 colonna 5 + SX1 colonna 6 + SX1 colonna 7 – SX1 colonna 8 + SX 4 colonna 1 – SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna 3;
- colonna 5, va indicato il credito, pari all’importo di colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24;
- colonna 6, va indicato l’importo di colonna 4, che si intende chiedere a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.
Nel caso in cui venga compilata la colonna 5, rigo SX4, il credito dovrà essere ripartito nelle successive colonne 2 dei righi SX32, SX33 ed SX34, al fine di comunicare all’Amministrazione finanziaria la natura dell’eccedenza e determinare il codice tributo da utilizzare a credito nel modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello concernente la dichiarazione in trattazione.
Infine, al rigo SX49, riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2024 l’erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, sarà necessario indicare nella:
- colonna 1, il credito residuo indicato nella colonna 6 del rigo SX49 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;
- colonna 2, l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2024. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo riconosciuto dal soggetto estinto;
- colonna 3, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto nell’anno in corso e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E. Si precisa che tale credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato dal sostituito in quanto non spettante, e può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti da altri sostituti d’imposta. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 393 delle CU trasmesse, al netto dell’ammontare del trattamento integrativo eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 400). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;
- colonna 4, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio, indicato nel campo 394 delle CU trasmesse. Si precisa che detto credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a trattamenti integrativi riconosciuti e non recuperati da altri sostituti d’imposta;
- colonna 5, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto l’anno precedente e recuperato ratealmente nell’anno corrente dal sostituto d’imposta, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701 e 170E, indicando la nota P nel campo 10. L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 395 delle CU trasmesse. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito al trattamento integrativo riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;
- colonna 6, l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1701 e 170E) fino al 16 marzo 2025. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto;
- colonna 7, il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 17 marzo 2025, risultante dalla seguente operazione: colonna 1 + colonna 2 – colonna 6.
Quadratura del modello 770 - Infografica
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QUADRO NORMATIVO Agenzia delle Entrate – Provvedimento 24 febbraio 2025, n. 75896 |
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