Modello EAS in scadenza

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Modello EAS in scadenza

Il termine ordinario per l'invio del modello EAS a carico degli enti associativi che svolgono attività non commerciale è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione da comunicare. Per l'anno 2024 la data si sposta al 2 aprile 2024 a causa delle festività.

Finalità del modello EAS

Gli enti non commerciali aventi natura associativa possono beneficiare di uno o più regimi agevolativi contenuti nell’art. 148 del DPR n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - Tuir) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR n. 633/1972 (Disciplina IVA).

Ciò discende dall’articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale stabilisce che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del Tuir, e all’articolo 4 del Decreto IVA, non sono imponibili a patto che gli enti associativi siano in possesso di determinati requisiti previsti dalla normativa tributaria.

Per fruire delle agevolazioni in parola detti enti devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il modello denominato EAS (acronimo di Enti ASsociativi).

L’invio del modello consente, dunque, all’Agenzia delle Entrate, di controllare che non si verifichino abusi delle norme agevolative previste per gli enti del terzo settore e di garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non siano usati per eludere il pagamento delle imposte dovute.

Pertanto deve concludersi che la trasmissione del dichiarativo assume una fondamentale rilevanza nel momento in cui la sua omissione porta alla perdita dei benefici fiscali ad esso collegati e l’assoggettamento a imposta delle quote e dei contributi associativi e dei corrispettivi versati dagli associati per avvalersi delle attività dell’ente.

Ma quali sono i soggetti tenuti all’invio? E gli esclusi? Attenzione perché c’è anche la compilazione di un modello semplificato.

Modello EAS e Enti del terzo settore: esonero

Secondo il Codice del Terzo Settore – Decreto Legislativo n. 117/2017 – sono esonerati dalla presentazione del modello EAS gli enti del Terzo settore.

In generale, non devono inviare la modulistica:

  • gli Enti del terzo settore iscritti al Runts,
  • le Onlus iscritte all’Anagrafe unica,
  • le Pro Loco che abbiano optato per il regime forfettario di cui alla legge 398/1991,
  • le Società sportive dilettantistiche (Ssd),
  • le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) iscritte al Rasd, che esercitano attività non commerciali o decommercializzate.

Enti tenuti alla compilazione totale

Devono compilare tutte le 38 domande i seguenti enti:

  • gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative dai loro soci;
  • gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati;
  • gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolge attività commerciale in modo esclusivo o prevalente non è tenuta a presentare il modello Eas).

Enti tenuti alla compilazione parziale

Alcuni enti possono inoltrare un modello EAS semplificato in quanto già iscritti in registri, elenchi o albi, e da questi l’Amministrazione Finanziaria può reperire le informazioni richieste.

I seguenti enti presentano il modello semplificato;

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383/2000;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate;
  • le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, iscritte nei registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome;
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi delle spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel;
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni;
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa.

Modello EAS, quando va presentato

Va osservato che:

  • le nuove associazioni devono presentare il modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione;
  • le associazioni già esistenti sono tenute a ripresentare il modello EAS quando siano intervenute variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato.

Nell’ultima ipotesi, il termine per la trasmissione è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Quindi, entro il 2 aprile 2024 – essendo il 31 marzo festivo e lo stesso per il 1° aprile - gli enti associativi obbligati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le modifiche intervenute nel corso del 2023, inviando un nuovo modello EAS.

Modifiche che non comportano l’invio del Modello

Non tutte le modifiche che avvengono nella vita di un ente associativo sono rilevanti ai fini del Modello EAS.

Non devono essere comunicate le variazioni relative:

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali sono comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
  • all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Modalità di presentazione

Il modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente tramite via telematica:
  • direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia

oppure

  • rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

La mancata trasmissione del Modello EAS nel termine del 2 aprile 2024 può essere sanata con la remissione in bonis.

Pertanto l’ente dove presentare il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, versando la sanzione di 250 euro con F24 Elide, (codice tributo 8114).

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