Morte per overdose: per la responsabilità dello spacciatore occorre verificare sia il nesso che la prevedibilità dell'evento

Pubblicato il



La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25973 del 2010, si è pronunciata sulla vicenda giudiziaria relativa ad un uomo che era stato condannato, dai giudici di prime cure, per spaccio di droga e per la morte da overdose del soggetto a cui lo stesso aveva ceduto la sostanza stupefacente. 

La Corte di legittimità, in particolare, ha accolto il ricorso presentato dal pusher con riferimento alla seconda imputazione rilevando come i giudici di merito avessero addebitato il decesso al ricorrente sulla sola base del nesso di causalità e senza una concreta verifica in ordine alla prevedibilità dell'evento stesso. Per i giudici di legittimità, infatti, il pusher poteva ritenersi responsabile solo qualora la morte del tossico fosse stata "rimproverabile" in quanto prevedibile e solo, quindi, se l'imputato avesse violato le regole cautelari che impongono di evitare rischi connessi all'assunzione degli stupefacenti. Tale circostanza, tuttavia, non era stata verificata nel caso in esame e, per questo, la condanna per la morte del tossicodipendente andava annullata. Confermata, in ogni caso, la condanna per spaccio.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 12 - Il pusher non sempre «paga» per l'overdose – Lusa, Pascasi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito