NASpI ai detenuti: quando spetta l’indennità di disoccupazione

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Con l’ordinanza n. 15066 del 19 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha esaminato il tema della NASpI per i detenuti che svolgono attività lavorativa intramuraria.

La decisione chiarisce che la temporanea inattività derivante dal sistema di rotazione previsto negli istituti penitenziari non integra automaticamente uno stato di disoccupazione involontaria.

Per ottenere la NASpI è necessario accertare l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione  

La domanda di NASpI del detenuto lavoratore  

Il caso riguarda un detenuto che aveva svolto attività lavorativa intramuraria presso un istituto penitenziario con mansioni di addetto alla cucina. Dopo la cessazione dell’attività, il lavoratore aveva presentato domanda di NASpI all’INPS.

L’Istituto previdenziale aveva inizialmente riconosciuto la prestazione, salvo successivamente negarne l’erogazione ritenendo non integrato il requisito della disoccupazione involontaria.

Le motivazioni del diniego dell’INPS  

Secondo l’INPS, i periodi di inattività derivavano dal sistema di rotazione del lavoro carcerario previsto dall’amministrazione penitenziaria.

Per questo motivo, la sospensione dell’attività non poteva essere considerata una vera cessazione del rapporto di lavoro utile per il riconoscimento della NASpI.

Il sistema di rotazione richiamato dalla Corte trova fondamento nell’art. 20 della Legge n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario.

Le decisioni dei giudici di merito  

Il rigetto del Tribunale e della Corte d’Appello  

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Firenze avevano respinto la domanda di NASpI richiamando i precedenti della Corte di Cassazione in materia di lavoro penitenziario.

Secondo i giudici di merito, le pause derivanti dal sistema di rotazione interno al carcere non configuravano una reale cessazione del rapporto di lavoro. Le decisioni valorizzavano inoltre la funzione organizzativa e rieducativa del lavoro carcerario prevista dall’ordinamento penitenziario.

Le contestazioni del ricorrente  

Il detenuto aveva contestato il mancato accoglimento delle richieste istruttorie necessarie per accertare la reale cessazione del rapporto.

Il ricorrente aveva inoltre denunciato una disparità di trattamento tra detenuti che lavorano all’interno e detenuti ammessi al lavoro esterno, richiamando gli articoli 3 e 38 della Costituzione in materia di uguaglianza e tutela previdenziale.

I principi affermati dalla Cassazione sulla NASpI nel lavoro carcerario  

La decisione si inserisce nel solco dei precedenti della Corte di Cassazione, tra cui le pronunce n. 396/2024, n. 4741/2025 e n. 13721/2025, relative alla tutela NASpI nel lavoro penitenziario.

La rotazione non equivale automaticamente a disoccupazione  

Secondo la Corte di Cassazione, la temporanea inattività derivante dal sistema di rotazione del lavoro penitenziario non equivale automaticamente alla cessazione del rapporto necessaria per ottenere la NASpI.

I giudici hanno chiarito che il rapporto di lavoro può mantenere carattere unitario anche durante le pause tra una chiamata e l’altra. In questo contesto, l’inattività temporanea costituisce una semplice sospensione del rapporto e non una cessazione definitiva.

La NASpI non spetta quindi quando il detenuto risulta ancora inserito nel programma di rotazione predisposto dall’amministrazione penitenziaria.

Nel caso esaminato dalla Corte, i giudici di merito non avevano però accertato se il lavoratore fosse ancora inserito nella programmazione della rotazione oppure se il rapporto di lavoro fosse effettivamente cessato.

Quando il detenuto può ottenere la NASpI  

La Corte ha precisato che la NASpI può essere riconosciuta nei casi di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per conclusione definitiva del progetto lavorativo, termine delle lavorazioni disponibili, cessazione della detenzione, trasferimento, inidoneità al lavoro o altre cause incompatibili con la prosecuzione dell’attività lavorativa.

L’importanza dell’accertamento concreto del rapporto di lavoro  

Gli elementi che il giudice dovrà verificare  

La Corte di Cassazione ha evidenziato la necessità di un accertamento concreto sul rapporto di lavoro svolto dal detenuto.

Il giudice dovrà verificare se esistesse una programmazione lavorativa a rotazione ancora attiva, se il lavoratore fosse in attesa di una nuova chiamata oppure se vi fosse stata una reale cessazione del rapporto di lavoro, condizione necessaria per il riconoscimento della NASpI.

I documenti ritenuti rilevanti dalla Cassazione  

Per effettuare tale verifica, la Cassazione ha ritenuto rilevanti gli atti dell’amministrazione penitenziaria, la documentazione relativa alla turnazione interna, le comunicazioni UNILAV e la documentazione contributiva relativa all’attività lavorativa svolta dal detenuto.

La decisione finale della Corte di Cassazione  

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Firenze e disponendo il rinvio in diversa composizione.

Secondo i giudici di legittimità, il giudice di merito dovrà svolgere un nuovo accertamento istruttorio per verificare se il rapporto di lavoro fosse realmente cessato oppure semplicemente sospeso nell’ambito del sistema di rotazione del lavoro carcerario.

L’ordinanza n. 15066/2026 conferma quindi che il lavoro penitenziario può dare accesso alle tutele previdenziali previste per i lavoratori subordinati.

Tuttavia, il diritto alla NASpI richiede un accertamento concreto sull’effettiva cessazione del rapporto di lavoro e non sulla semplice sospensione dovuta alla rotazione interna.

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