NASpI. Indennità con effetto COVID-19 nel licenziamento

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NASpI. Indennità con effetto COVID-19 nel licenziamento

La tutela NASpI nei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo patisce gli effetti del Coronavirus

L’orientamento dell’INPS segue il dettato normativo e le indicazioni del Minlavoro per stabilire una diversa applicazione della indennità NASpI per chi perde il lavoro nel periodo di vigenza del divieto di licenziamento per Covid-19.   

In estrema sintesi, con il messaggio INPS n. 2261 (1 giugno 2020) viene chiarito che al licenziato per giustificato motivo oggettivo verrà erogata l’indennità di disoccupazione con riserva di ripetizione se:  

  • egli sarà reintegrato perché il licenziamento verrà ritento nullo dal giudice (questa conclusione deriva dai decreti “Cura Italia” e “Rilancio”); 

  • il datore revocherà il licenziamento.   

Un passo indietro. Dal 17 marzo scorso, per cinque mesi, agisce il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate dal 23 febbraio. In più, il datore può revocare il licenziamento purché nel contempo effettui richiesta di cassa integrazione salariale per i lavoratori interessati dalla data di licenziamento. Con la revoca, il rapporto di lavoro viene ripristinato anche normativamente, senza soluzione di continuità e senza oneri o sanzioni a carico del datore.  

Ebbene, se in questo periodo di divieto sono intervenuti licenziamenti, in merito alla eventualità di accogliere le istanze NASpI degli interessati “non rileva … il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo … atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”. Lo dispone il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo riporta il messaggio qui commentato.  

In presenza dei requisiti, continua per sua competenza l’Istituto previdenziale, saranno accolte le domande di indennità NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento, con le causali per le quali opera il divieto. 

C’è un “ma” sull’erogazione della NASpI, come scritto più sopra: verrà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato se il lavoratore, dietro contenzioso giudiziale o stragiudiziale, sarà reintegrato. Egli dovrà comunicare all'Inps (modello Naspi-Com), l'esito del contenzioso ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto di licenziamento illegittimo a titolo d'indennità di disoccupazione. 

Sull’altra evenienza, che il datore di lavoro revochi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e chieda il trattamento di cassa integrazione, l’INPS chiarisce che quanto già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’INPS. 

Allegati Anche in
  • edotto.com- Edicola dell’11 maggio 2020 - Dl Rilancio da 55 miliardi. Dai versamenti sospesi al reddito di emergenza – Moscioni

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