Nella «tonnage tax» c'è spazio anche per il noleggio

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E' stato introdotto nel dl 203/2005, in sede di conversione in legge (248/2005), l'articolo 11-quaterdecies, comma 19, che ha modificato il testo dell'articolo 155 del TUIR, cosicché anche il tonnellaggio delle navi prese a noleggio concorre alla base imponibile forfetaria dell'imposta per le imprese marittime ("tonnage tax"), sempre che il tonnellaggio complessivo delle navi non ecceda il 50% di quello complessivo.

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