Niente condanna per chi esercita il proprio diritto di critica sull'operato dell'amministratore

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La Cassazione, con la sentenza n. 3372 depositata il 31 gennaio 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano assolto una donna dall'imputazione per ingiuria e diffamazione formulata nei suoi confronti per aver esposto, nell'androne del palazzo dove abitava, una durissima lettera di protesta rivolta all'amministratore di condominio, ivi giudicato come "latitante" ed "incompetente" rispetto alle proprie funzioni.

I giudici di legittimità hanno confermato che nel caso in esame fosse operante la scriminante del diritto di critica in quanto le espressioni usate dalla donna non avevano determinato un'aggressione gratuita alla sfera morale dell'amministratore bensì solo una censura alle attività non svolte. Nel dettaglio, l'appellativo “latitante” era stato utilizzato in un'accezione corrente per definire, cioè, qualcuno che evita di farsi vedere per non ottemperare i suoi doveri.

Per la Corte, in particolare, “il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione dei fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 21 – Non è reato definire l'amministratore latitante - Alberici

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