Niente part-time per i legali nella p.a.

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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 91 del 2009, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Napoli in relazione agli articoli 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 che prevedono, rispettivamente, il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto applicabile anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, e la possibilità di esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione solo entro un breve periodo di tempo.
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  • ItaliaOggi – Avvocati Oggi, p. VII – Niente part-time per i legali nella p.a. - Alberici

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