No al permesso di soggiorno per il marito straniero convivente con un'altra donna

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Con ordinanza n. 17571 del 27 luglio 2010 la Corte di cassazione ha affermato la legittimità della revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari disposta da un Questore verso un cittadino extracomunitario coniugato con una italiana, anche in assenza di una separazione legale fra i due.

Dai fatti è emerso che l'extracomunitario, di 30 anni più giovane della moglie, era andato a convivere con un'altra donna con cui aveva procreato un figlio, pur senza avere ottenuto la separazione legale dalla moglie.

I magistrati della Cassazione hanno sostenuto come la revoca del permesso di soggiorno sia ammissibile per la sopravvenuta cessazione dell'affectio coniugale; infatti tale situazione "non determinata da separazione legale e di contro accompagnata da elementi sintomatici della inesistenza iniziale della affectio propria del coniugio, integra ragione di revoca del permesso di soggiorno".
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