No al sequestro conservativo se il nuovo liquidatore è estraneo alla vicenda illecita

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 33765 depositata il 2 agosto 2013, ha annullato, con rinvio, l'ordinanza con cui il Tribunale di Padova aveva confermato il sequestro conservativo ex Decreto legislativo n. 231/2001 dei beni immobili di proprietà di due società rinviate a giudizio per falso in bilancio.

Il nuovo presidente del collegio dei liquidatori delle società aveva impugnato la suddetta ordinanza lamentando una violazione del giudicato cautelare. Ed infatti, l'ordinanza censurata costituiva una mera reiterazione di una prima ordinanza emessa dal medesimo Tribunale con la quale era stata accertata l'assenza di periculum in mora.

In particolare, a fronte dell'annullamento della prima ordinanza, il sequestro era stato reiterato in virtù dell'elemento di novità rappresentato dal coinvolgimento del liquidatore nell'indagine sul falso in bilancio. Poiché, tuttavia, il nuovo liquidatore era estraneo alla vicenda illecita, in quanto subentrato successivamente alla stessa, ne discendeva l'illegittimità anche della seconda ordinanza.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – L 231, freno ai sequestri se il liquidatore è corretto – Alberici
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Escluso il sequestro dei beni se il nuovo liquidatore è «pulito» - Iorio

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