No alla condanna penale del padre che non versa l'assegno alla figlia maggiorenne ma non inabile al lavoro

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La Sesta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 23581 depositata il 30 maggio 2013, ha annullato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano condannato un padre per il delitto di violazione agli obblighi di assistenza familiare, asserendo che lo stesso aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia maggiorenne, ritenuta bisognosa di cure ed affetto in considerazione dei suoi gravi problemi di salute.

I giudici della Suprema corte hanno, in particolare, ricordato come l'obbligo penalmente sanzionato dall'articolo 570 del Codice penale ha un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile; mentre, infatti, il mancato versamento dell'eventuale assegno di mantenimento al figlio maggiorenne non autosufficiente integra un illecito civile, si ha illecito penale solo in caso di mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli di "età minore" ovvero ai figli maggiorenni che siano "inabili a lavoro". In sede penale, ossia la "inabilità al lavoro" dei figli maggiorenni è condizione imprescindibile per la configurabilità del reato nella specie contestato.

Nel caso in esame, non era stata accertato che la figlia invalida fosse anche inabile al lavoro. Conseguentemente, la condanna penale andava annullata.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p.11 - Non è reato negare l'assegno alla figlia invalida ma «abile» - Pascasi

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