No alla sanzione sul rimborso

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tributaria della Regione Puglia – sentenza 37/4/06 – statuisce che nei rimborsi Iva, ove l’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria non ne ravveda i presupposti, non è sanzionabile il contribuente con le misure  previste per i ritardati od omessi versamenti. Se l’Ufficio riconosce il diritto al credito, ma non quello al rimborso, deve notificare il provvedimento di diniego. Qualora, diversamente, il rimborso sia stato già effettuato e l’Ufficio non lo ritenga dovuto, lo stesso deve procedere entro sessanta giorni al recupero dell’imposta indebitamente rimborsata al contribuente, mediante notifica di un avviso di rettifica (articolo 62, Dpr 633/72).

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