Accise: nuovi chiarimenti sulle destinazioni d’uso per energia e gas naturale
Pubblicato il 02 marzo 2026
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha fornito chiarimenti operativi in merito all’aggiornamento delle destinazioni d’uso per energia elettrica e gas naturale, applicabili dal 1° gennaio 2026.
La circolare n. 6 del 20 febbraio 2026 integra la precedente n. 32/2025, emanata in attuazione della riforma introdotta dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, che ha modificato il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico Accise – TUA).
Le indicazioni riguardano in particolare la corretta compilazione delle comunicazioni mensili e delle dichiarazioni semestrali da parte dei soggetti obbligati.
Per i soggetti obbligati nel settore delle accise su energia elettrica e gas naturale, il corretto allineamento alle nuove codifiche rappresenta un passaggio essenziale per garantire:
- coerenza tra fatturazione e dichiarazioni fiscali;
- corretta applicazione delle aliquote;
- riduzione del rischio di errori o rettifiche successive.
La circolare n. 6 del 20 febbraio 2026 si inserisce nel più ampio processo di riforma delle accise energetiche avviato nel 2025, rafforzando la tracciabilità e la qualità dei dati dichiarativi a partire dal periodo d’imposta 2026.
Decorrenza e principio di applicazione dell’accisa
La circolare n. 6/2026 ribadisce un principio centrale: l’accisa è collegata al momento di emissione della fattura o bolletta, ai sensi degli articoli 26-ter e 55 del TUA.
Ciò significa che:
- tutte le fatture emesse dal 1° gennaio 2026 devono essere riportate nelle comunicazioni e dichiarazioni relative al periodo di emissione;
- l’aliquota applicabile resta quella vigente al momento del consumo, anche se la fattura è emessa successivamente.
Nel settore dell’energia elettrica, le nuove codifiche si applicano senza particolari criticità anche a consumi precedenti, poiché non vi sono variazioni sostanziali delle aliquote.
Nel settore del gas naturale, invece, occorre prestare maggiore attenzione al passaggio dalla distinzione tra usi civili e industriali alla nuova classificazione tra usi domestici e non domestici. In caso di variazione della destinazione d’uso dal 2026, per consumi precedenti resta valida la disciplina applicabile al momento in cui il consumo è avvenuto.
Nuove codifiche e suddivisione delle voci
La Circolare n. 6/2026 introduce una maggiore articolazione di alcune destinazioni d’uso precedentemente aggregate.
In particolare:
- per l’energia elettrica, la voce J1 è stata suddivisa in J2, J3 e J4;
- per il gas naturale, la voce E5 è stata ripartita nelle voci E8, E9, E10 ed E11.
Al fine di agevolare la fase di prima applicazione, per l’intero anno 2026 è ammesso l’utilizzo della sola voce J2 (energia elettrica) e della sola voce E8 (gas naturale), in via transitoria.
Usi promiscui e nuove modalità dichiarative
La circolare 6/2026 elimina dall’elenco delle destinazioni d’uso le precedenti voci specifiche per gli usi promiscui. Tuttavia, tali fattispecie non vengono meno: saranno infatti gestite attraverso un prospetto dedicato all’interno della dichiarazione semestrale, nel quale dovranno essere indicati consumi e accisa dovuta.
Per il gas naturale, il criterio forfetario di tassazione degli usi promiscui, previsto dall’articolo 26, comma 6, del TUA, rappresenta un’alternativa alla misurazione separata mediante contatori distinti. In tali casi, le relazioni tecniche asseverate devono attestare l’impossibilità tecnica o economica di distinguere i consumi.
Cessioni a soggetti particolari e nuova tipologia “S1”
La circolare 6/2026 reintroduce una specifica destinazione d’uso per le forniture verso:
- utenze situate in territori come Livigno, esclusi dall’applicazione dell’accisa;
- soggetti beneficiari di regimi di extraterritorialità o privilegi internazionali.
Inoltre, per le sole comunicazioni mensili è istituita la tipologia “S1”, da utilizzare per le cessioni:
- ad officine di acquisto munite di licenza fiscale;
- ad altri soggetti obbligati che procedono alla liquidazione dell’accisa;
- nei casi in cui il venditore operi esclusivamente come utente della distribuzione.
Tali operazioni non devono essere incluse nei quadri di liquidazione dell’accisa nella dichiarazione semestrale, ma indicate in un prospetto separato.
Riclassificazione di specifici usi del gas naturale
Un ulteriore chiarimento riguarda l’uso del gas naturale per “prove sperimentali e collaudo motori aviazione e marina”. Tale impiego è ora ricondotto all’aliquota prevista per l’autotrazione, con nuova collocazione nel relativo capitolo d’imposta. La modifica incide direttamente sulla corretta imputazione dell’imposta.
Termini operativi e fase transitoria
I tracciati aggiornati per la compilazione delle comunicazioni mensili saranno resi disponibili dal 23 febbraio 2026.
In applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), le comunicazioni relative ai mesi di gennaio e febbraio 2026 potranno essere presentate o rettificate entro il 30 aprile 2026.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: