No alle sanzioni per tardivo versamento in caso di recupero del rimborso

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La Cassazione, con l’ordinanza 15938 depositata il 6 luglio 2010, chiarisce che è preclusa all'ufficio l’applicazione della sanzione per omesso versamento, totale o parziale, dell'imposta all'ipotesi in cui il contribuente ottenga un rimborso non dovuto. È evidente la diversità delle due fattispecie e quindi l'impossibilità di individuare una medesima ratio sanzionatoria nei due casi.

Questo in virtù del principio di stretta legalità che informa il sistema delle sanzioni in materia tributaria (articolo 3 del d.lgs. 472 del 1997).

La Cassazione spiega che l’indebito rimborso è riconducibile non ad un comportamento del contribuente, ma ad un errore dell'Ufficio che avrebbe dovuto verificare la spettanza del rimborso e quindi negarlo se non dovuto.

In sostanza, la sentenza verte sul principio che ogni fatto può essere ricondotto tendenzialmente ad una sola norma, specialmente in caso di norme che prevedono l'applicazione delle sanzioni. Secondo il principio di legalità nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite: le sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Illegittime le sanzioni Iva in caso di rimborsi non dovuti - Alberici

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