Regime degli impatriati per rientro dopo aspettativa
Pubblicato il 12 gennaio 2026
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Proseguono i chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Con la risposta a interpello n. 317 del 23 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate affronta, in particolare, il caso del rientro in Italia di un lavoratore collocato in aspettativa non retribuita, che riprende servizio presso il datore di lavoro originario.
L’intervento assume rilievo operativo poiché consente di delineare le differenze rispetto al previgente regime di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, chiarendo il superamento del principio di “discontinuità” del rapporto di lavoro.
Normativa: articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023
L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, in vigore dal 29 dicembre 2023, disciplina il nuovo regime agevolativo per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
In sintesi, la norma prevede che:
- i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia;
- entro il limite annuo di 600.000 euro;
concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare, al ricorrere di specifiche condizioni.
Accesso al regime, le condizioni
Il beneficio fiscale è subordinato al rispetto congiunto dei seguenti requisiti:
- impegno alla residenza fiscale in Italia per un periodo minimo pari a quello di fruizione dell’agevolazione;
- assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
- svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato;
- possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Requisito della permanenza all’estero e concetto di “stesso datore di lavoro”
Un elemento centrale della nuova disciplina riguarda la durata minima del periodo di permanenza all’estero, che varia in funzione del rapporto tra il datore di lavoro estero e quello presso il quale l’attività viene svolta in Italia dopo il rientro.
In particolare:
- il periodo minimo ordinario è pari a tre periodi d’imposta;
- tale periodo è elevato a sei o sette periodi d’imposta qualora il lavoratore rientri per prestare attività lavorativa:
- in favore dello stesso soggetto presso il quale era impiegato all’estero;
- oppure in favore di un soggetto appartenente al medesimo gruppo, come definito dall’articolo 2359 del codice civile.
La continuità o meno del rapporto di lavoro assume, quindi, rilievo esclusivamente ai fini della determinazione della durata minima della permanenza all’estero, e non più come causa ostativa all’accesso al regime.
Caso del rientro dopo aspettativa non retribuita
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda una lavoratrice:
- dipendente a tempo indeterminato di una banca dal 2001;
- collocata, a partire dal 2018, in aspettativa non retribuita;
- trasferitasi all’estero con iscrizione all’A.I.R.E. e svolgimento di attività lavorativa per un soggetto estero;
- rientrata in Italia nel 2024, al termine dell’aspettativa, con ripresa del servizio presso il datore di lavoro originario.
La contribuente chiede se tale rientro consenta l’accesso al nuovo regime impatriati, nonostante l’assenza di una discontinuità formale del rapporto di lavoro.
L’Agenzia, nel fornire la risposta ad interpello n. 317 del 23 dicembre 2025, chiarisce che il nuovo regime agevolativo si distingue nettamente dal previgente articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, il quale escludeva espressamente i rientri a seguito di aspettativa non retribuita.
Secondo l’Amministrazione finanziaria:
- il nuovo articolo 5 del Dlgs 209/2023 non prevede alcuna esclusione automatica per i lavoratori rientrati dopo un periodo di aspettativa;
- la continuità del rapporto di lavoro non preclude l’accesso al regime;
- rileva esclusivamente la verifica del periodo minimo di residenza fiscale all’estero, determinato sulla base della coincidenza o meno del datore di lavoro.
Nel caso di specie, l’Agenzia assume che:
- il datore di lavoro per il quale la contribuente ha operato all’estero non coincida con quello italiano;
- pertanto, il periodo minimo di permanenza all’estero richiesto sia pari a tre periodi d’imposta.
La circostanza dell’aspettativa non retribuita viene ritenuta irrilevante ai fini dell’accesso al regime.
Superamento del principio di “discontinuità”
Uno dei profili di maggiore interesse della risposta n. 317/2025 riguarda il definitivo superamento del requisito della discontinuità lavorativa.
A differenza della disciplina previgente:
- il nuovo regime impatriati ammette espressamente anche i lavoratori che rientrano in Italia per lavorare per lo stesso datore o per un soggetto del medesimo gruppo;
- la continuità incide unicamente sull’allungamento del periodo minimo di permanenza all’estero, ma non sull’ammissibilità del beneficio.
Questo orientamento risulta coerente con le finalità della riforma, volte a incentivare il rientro di lavoratori qualificati, valorizzando l’esperienza maturata all’estero indipendentemente dalla struttura contrattuale preesistente.
Decorrenza e limiti applicativi
Dunque, l’agevolazione per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024:
- si applica a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia;
- ha una durata massima determinata dalla normativa di riferimento;
- resta subordinata alla verifica, in sede di eventuale controllo, della sussistenza effettiva della residenza fiscale e degli altri requisiti sostanziali.
L’Agenzia ribadisce che tali verifiche, trattandosi di valutazioni di fatto, esulano dall’ambito dell’interpello e possono essere effettuate solo in sede di accertamento.
Sintesi
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