Notifiche a filo di privacy

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La circolare 28/E illustra le novità successive alla conversione del Dl 223/06 in merito alla disciplina delle notifiche ai contribuenti degli atti tributari e processuali. Per l’agenzia delle Entrate, la ratio dell’articolo 37, comma 27, della manovra correttiva va intesa nel senso che deve essere tutelato il diritto alla privacy del destinatario dell’atto che non riceva direttamente, in mani proprie, il teso notificato. Quando è notificato un atto, infatti, non dovranno più essere apposti sulla busta chiusa e sigillata segni o indicazioni dai quali si possa desumere il suo contenuto. L’agente nel caso in cui la notifica sia effettuata a persona diversa dal destinatario, deve far sottoscrivere al consegnatario una ricevuta e, subito dopo, deve dare notizia al destinatario, per raccomandata.

I commi 40 e seguenti dello stesso articolo 37 del Dl 223/06 prevedono, invece, termini più ampi per l’iscrizione a ruolo e per il rimborso delle somme dovute, a debito o a credito, per la tassazione dei redditi derivanti dalle indennità di trattamento di fine rapporto e per le prestazioni pensionistiche. In particolare, è stato ampliato il termine entro cui devono essere notificate le cartelle di pagamento per le somme che risultano dovute relativamente a questi redditi. Il termine decorre dalla data di presentazione della dichiarazione da parte del sostituto d’imposta. Per gli importi legati a indennità di fine rapporto o pensioni la cartella deve essere inviata entro quattro anni dalla denuncia.    

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