Notifiche via Pec valide solo con certificato della firma digitale di mittente e destinatario

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Notifiche via Pec valide solo con certificato della firma digitale di mittente e destinatario

Nelle liti fiscali sono richiesti requisiti stringenti per la validità delle notifiche via Pec. Infatti, sono necessari le ricevute di accettazione della posta elettronica certificata, la firma digitale di notificante e gestore.

Lo ha chiarito la Ctp di Avellino che, con la sentenza 556/2014, ha fatto il punto sui requisiti delle notifiche via Pec, nell’ambito delle liti fiscali.

In particolare i giudici hanno chiarito che la notifica mediante Posta Elettronica Certificata per essere ritenuta valida deve scrupolosamente osservare gli elementi indicati dalla legge. In particolare, il notificante, al fine di fornire prova della corretta notifica, deve necessariamente produrre: 1) stampa atto notificato in formato PDF con firma digitale, se si tratta di allegato; 2) ricevute di accettazione e consegna completa della PEC; 3) certificato di firma digitale del notificante; 4) certificato di firma del gestore di PEC; 5) informazioni richieste. Nel caso di specie, l’Amministrazione contestava al ricorrente il deposito tardivo del ricorso rispetto alla notifica del rigetto del reclamo, notificato, appunto, a mezzo PEC. La Commissione rilevava la nullità e/o inesistenza della notifica per la mancata allegazione del provvedimento di diniego e la mancata esibizione del certificato di firma digitale del notificante e della firma digitale del Gestore PEC.

Nell’affermare questo principio il Collegio ricorda inoltre che la domanda di rimborso Iva deve ritenersi presentata con la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. La presentazione del modello di rimborso, invece, costituisce presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, adempimento necessario solo per dare inizio al procedimento di esecuzione dello stesso rimborso. Manifestata la volontà di recuperare nei due anni successivi alla presentazione della suddetta dichiarazione dei redditi, il credito di imposta non può considerarsi assoggettato al termine di decadenza ex d.lgs. 546 del 1992, biennale, ma a quello ordinario di prescrizione decennale.

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