Novità Irpef della Legge di bilancio 2025: i primi chiarimenti del Fisco
Pubblicato il 29 maggio 2025
In questo articolo:
- Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito
- Riduzione del “cuneo fiscale” per i lavoratori dipendenti
- Determinazione del reddito complessivo
- Modalità di erogazione dei benefici Irpef
- Modifiche alle detrazioni per familiari a carico
- Interventi in materia di premi di produttività
- Dipendenti di strutture turistico-alberghiere: detassazione lavoro notturno e straordinario
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Con la circolare 4/E/2025 di commento alle novità in materia di Irpef introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) e dal Dlgs. n. 192/2024 (decreto Irpef-Ires), l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune importanti indicazioni in merito alle nuove misure previste.
Con la legge di bilancio 2025, oltre alla messa a regime della riduzione degli scaglioni Irpef e delle relative aliquote e la modifica al trattamento integrativo della retribuzione, particolare rilievo assume la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti.
Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito
I commi 2 e 3 della legge di bilancio 2025 stabilizzano le disposizioni già introdotte, per il solo anno 2024, dall’articolo 1 del D.lgs. n. 216/2023 prevedendo, a regime, l’applicazione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ivi previsti, l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente e assimilato nonché il meccanismo correttivo per il riconoscimento del trattamento integrativo.
In particolare, l’articolo 1, comma 2, lett. a) della L. n. 207/2024 sostituisce il comma 1, dell’articolo 11, del Tuir, confermando “a regime” le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Per anno 2024 e dal 2025 |
Imposta dovuta |
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Scaglioni di reddito |
Aliquota |
23% del reddito |
Fino € 28.000 |
23% |
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Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 |
35% |
6.440 euro + 35%del reddito che supera i 28.000 euro e fino a 50.000 euro |
Oltre € 50.000 |
43% |
14.140 euro + 43 per cento del reddito che supera i 50.000 euro |
Ulteriore conferma “a regime” concerne la detrazione per i redditi di lavoro dipendente. Nello specifico, l’articolo 1, comma 2, lett. b) della L. n. 207/2024 conferma l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta prevista per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati al lavoro dipendente (escluse le pensioni e assegni a esse equiparati), che hanno un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. La modifica conferma, pertanto, l’ampliamento fino a 8.500 euro dell’ammontare del reddito escluso da imposizione (c.d. no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.
Detrazione lavoro dipendente – anno 2025 |
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Reddito |
Detrazione |
non superiore a € 15.000 |
€ 1.955 (la detrazione non può essere inferiore a € 690). Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a € 1.380 |
superiore a € 15.000 ma non a € 28.000 |
€ 1.910 + € 1.190 x [(28.000 - reddito complessivo) / (28.000 - 15.000)] |
oltre € 28.000 ma non a € 50.000 |
€ 1.910 x [(50.000 - reddito complessivo) / (50.000 - 28.000)] |
oltre 50.000 euro |
nessuna detrazione |
Conseguentemente all’innalzamento della detrazione per lavoro dipendente e all’ampliamento fino a 8.500 euro della no tax area, la legge di bilancio 2025 stabilizza il meccanismo correttivo del requisito richiesto, ai fini del riconoscimento del “trattamento integrativo”, dall’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 3/2020. Nello specifico, per i contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15.000 euro, il citato trattamento “integrativo” può essere riconosciuto qualora l’imposta lorda, da determinarsi sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, è di importo superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Tuir diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Si osserva, infine, che, l’articolo 1, comma 4, del D.lgs. n. 216/2023, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 55/2025, prevede ora che nella «determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2».
Riduzione del “cuneo fiscale” per i lavoratori dipendenti
Nella circolare 4/E/2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcune di utili indicazioni in merito alle due nuove misure finalizzate alla riduzione del cd. “cuneo fiscale”.
Queste si basano sul riconoscimento da parte del sostituto d’imposta di:
- una somma (o bonus) per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- un’ulteriore “detrazione” dall’imposta lorda per chi ha un reddito tra euro 20.000 e euro 40.000.
In pratica, la riduzione del cuneo fiscale non si baserà più sull’applicazione di un esonero parziale della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore bensì sul riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione il cui importo varia in relazione al reddito di lavoro dipendente e al reddito complessivo del lavoratore.
1 - Bonus per lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro
L’articolo 1, comma 4 della L. 207/2024 riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente - ad eccezione dei pensionati – il cui reddito “complessivo” non superi euro 20.000, una somma (o bonus) che non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente (e nemmeno alla contribuzione INPS). Tale somma è determinata applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale indicata nella tabella che segue.
Somma integrativa (se reddito complessivo non superiore a € 20.000) |
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Reddito di lavoro dipendente |
% del reddito di lavoro dipendente (*) |
Fino a € 8.500 |
7,1% |
Oltre € 8.500 fino a € 15.000 |
5,3% |
Oltre € 15.000 e fino a € 20.000 |
4,8% |
(*) Per individuare la percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente va rapportato all'intero anno.
Se il dipendente ha lavorato per una parte dell’anno, per determinare la somma spettante, occorre:
- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero anno (reddito annuale teorico);
- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno.

Resta fermo che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero di giorni per i quali dividere il reddito percepito, ai fini del calcolo del reddito teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
2 - Ulteriore detrazione Irpef
L’articolo 1, co. 6 della L.n.207/2024 riconosce un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente - a eccezione dei percettori di redditi da pensione - il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro. Tale detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, è di importo pari a:
- 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 20.000 ma non a €.32.000;
- prodotto tra euro 1.000 e l’importo risultante da (40.000 - reddito complessivo)/8.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 32.000 euro ma non a euro 40.000.
La detrazione è pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro, mentre decresce per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.

Determinazione del reddito complessivo
L’articolo 1, comma 9 della L. n. 207/2024 definisce le regole di determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente.
Nello specifico, ai fini della determinazione dei suddetti redditi rileva la quota esente del reddito agevolato ai sensi:
- dell’articolo 44, comma 1, D.L. n. 78/2010, secondo cui i redditi percepiti dai docenti e dai ricercatori impatriati siano esenti al 90% al ricorrere di specifiche condizioni;
- dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015, contenente il vecchio regime agevolativo per i lavoratori impatriati, abrogato ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
- dell’articolo 5 del D.lgs. n. 209/2023, contenente il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati, secondo cui i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da coloro che trasferiscono la residenza in Italia, al ricorrere di specifiche condizioni, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare entro il limite annuo di 600.000 euro.
Il reddito complessivo è assunto al “netto” del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del Tuir.
Nella determinazione del reddito complessivo di cui tenere conto per la spettanza della somma e dell’ulteriore detrazione occorre aggiungere la quota esente dei regimi agevolati per gli impatriati e per i ricercatori e sottrarre il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. La predetta quota esente concorre a determinare l’ammontare del reddito di lavoro dipendente ai fini dell’individuazione della soglia e della corrispondente percentuale.

Modalità di erogazione dei benefici Irpef
L’articolo 1, commi 7 e 8 della L. n. 207/2024 disciplina le modalità di riconoscimento del bonus e dell’ulteriore detrazione, nonché le modalità di recupero del credito maturato. I sostituti d’imposta riconoscono in “via automatica” tali benefici all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza necessità di alcuna istanza da parte del lavoratore.
I benefici sono attribuiti ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate:
- dal primo periodo di paga utile successivo al 01.01.2025 (data di entrata in vigore delle Legge di bilancio);
- ovvero, dal primo periodo di paga utile successivo al 16.05.2025 (data del documento di prassi);
unitamente alle quote spettanti per le mensilità precedenti.
Laddove non sia possibile riconoscere le somme, o applicare la detrazione, i benefici dovranno essere erogati nelle successive mensilità o, al più tardi, in sede di conguaglio. I sostituti d’imposta devono effettuare le “verifiche” di spettanza dei benefici e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni nonché in base ai dati comunicati dal lavoratore mediante la CU relativa ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno.
Se il lavoratore svolge più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, in periodi differenti dell’anno, lo stesso può comunicare al datore di lavoro le informazioni relative ai redditi rivenienti dagli altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento, al fine della verifica della spettanza e del corretto calcolo del quantum da corrispondere in busta paga, consegnando le CU al nuovo datore di lavoro. Questi dovrà tenerne conto, nell’ambito delle operazioni di conguaglio, per verificare la spettanza delle agevolazioni e calcolare i relativi importi.
Se, invece, il lavoratore non produce le CU di precedenti rapporti di lavoro, il sostituto verifica la spettanza delle agevolazioni e a calcola i relativi importi sulla base dei dati a propria disposizione. Qualora il lavoratore abbia “contemporaneamente” più contratti di lavoro part-time, le predette agevolazioni devono essere attribuite da un solo sostituto d’imposta. A tal fine, il lavoratore individua il datore di lavoro che deve applicare le predette disposizioni e, contestualmente, comunica agli altri sostituti d’imposta di non erogare la somma o di non applicare l’ulteriore detrazione.
Riguardo la fruizione della ulteriore detrazione è necessario che il dipendente abbia una capienza di imposta lorda e, in caso di capienza parziale, il beneficio spetta entro tale limite. In mancanza di una disposizione che stabilisca un ordine di priorità nell’attribuzione delle detrazioni fiscali, l’Agenzia ritiene che il sostituto debba seguire le regole generali. In particolare, l’importo massimo spettante della detrazione è sommato a quello di altre detrazioni riconosciute; l’importo complessivo è, quindi, portato in diminuzione dell’imposta lorda fino a concorrenza della stessa.
Gli importi del bonus e della detrazione riconosciuti al dipendente sono da indicare nella CU. Qualora il lavoratore abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta perché “privo” di un sostituto (ad esempio i lavoratori domestici), questi può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento, facendo concorrere le agevolazioni nella determinazione del saldo dell’IRPEF. Analogamente, se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus o la detrazione in sede di conguaglio, è possibile beneficiarne direttamente in dichiarazione, fermo restando i requisiti sostanziali.
Recupero somme non spettanti
I sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza degli importi e, qualora le somme riconosciute si rivelino, in tutto o in parte, non spettanti, provvedono al recupero del relativo importo. Il recupero, nel caso di importi superiori a 60 euro, è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
Qualora, in sede di conguaglio, la somma erogata per il “bonus” risulti non spettante, in quanto al contribuente è riconosciuta l’ulteriore detrazione, i sostituti provvedono al recupero di un ammontare pari all’importo erogato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale spettante. Se, invece, viene percepita solo la detrazione fiscale e, in sede di conguaglio, la stessa risulti non spettante, il sostituto provvede al recupero del relativo importo che, se superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 10 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Quest’ultima ipotesi può verificarsi sia quando il reddito complessivo superi la soglia di 40.000 euro, sia nel caso in cui il reddito sia diminuito fino a un valore pari o inferiore a 20.000 euro. Anche in tale ultimo caso, il datore di lavoro, in sede di conguaglio, deve recuperare la detrazione fiscale non spettante ed erogare il bonus, effettuando la compensazione tra le somme a debito e quelle a credito.
Cessazione rapporto di lavoro |
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine rapporto è tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica soluzione. Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto, ad esempio per incapienza della retribuzione, si applica l’articolo 23, comma 3, del DPR 600/1973 secondo cui l’importo «che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo». |
Ancora, se il dipendente ha, beneficiato del bonus o dell’ulteriore detrazione in assenza dei presupposti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile effettuare il conguaglio, deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare indebitamente ricevuto, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.
Credito d’imposta per i sostituti
Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, L. n. 207/2024 - per effetto dell’erogazione al dipendente del bonus - i sostituti d’imposta maturano un credito d’imposta pari alla somma erogata e compensano tale credito. Per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito, sono stati istituiti i seguenti codici tributo: “1704” per F24 e “175E” per il modello F24 “Enti pubblici” (risoluzione n. 9/E/2025)
Modifiche alle detrazioni per familiari a carico
L’articolo 1, comma 11 della L .n. 207/2024 apporta alcune modifiche alle disposizioni in materia di detrazione per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir. In particolare, si sostituisce il primo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del Tuir, prevedendo la spettanza della detrazione per i figli a carico ai soli contribuenti che abbiano figli - compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto - di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della L.n.104/1992.
Rispetto alla disciplina previgente, che riconosceva la detrazione per tutti i figli con età pari o superiore a 21 anni, la legge di bilancio 2025 introduce un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
Atteso che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al “mese” e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, la nuova detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni. La detrazione spetta, inoltre, per ciascun figlio con disabilità accertata di età pari o superiore a 21 anni. Il comma 11, lettera b), della legge di bilancio 2025 inserisce, poi, nell’articolo 12 del Tuir, il comma 2-bis, il quale prevede che le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero.
Detrazione e figli
La legge di bilancio 2025 estende il riconoscimento della detrazione anche ai figli “affiliati” e ai figli del coniuge “deceduto” che convivono con il contribuente. Così, nonostante l’equiparazione tra i figli del contribuente e i figli del coniuge deceduto che convivono con lo stesso, per l’Agenzia, nel caso di convivenza con il figlio del coniuge deceduto, non trova applicazione la previsione di cui all’ultimo periodo della lettera c) in quanto tale disposizione continua a fare riferimento esclusivamente ai figli del contribuente (e non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto). Ne consegue che il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, laddove più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico. Inoltre, la previsione di cui all’ultimo periodo della lettera c) non si applica al genitore superstite che non convive con il figlio.
La detrazione per figli a carico spetta anche in relazione all’altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto. In tal caso, la ripartizione della detrazione tra il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto e l’altro genitore non convivente segue le regole ordinarie. Il citato comma 11, poi, limita la spettanza della detrazione per carichi di famiglia ai soli “ascendenti” conviventi con il contribuente. La disciplina previgente, invece, includeva tra i familiari a carico, le persone indicate all’articolo 433 del codice civile, che convivessero con il contribuente o che percepissero assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi i figli, ancorché per i medesimi non spettasse la detrazione ai sensi della lettera c). La modifica quindi ha circoscritto, con l’eliminazione del riferimento all’articolo 433 del c.c., il riconoscimento della detrazione ai soli “ascendenti” (ad esempio ai genitori) che convivono con il contribuente. Così, a partire dal 2025, è possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti solo per gli ascendenti fiscalmente a carico e non per gli altri familiari conviventi (quali ad esempio: generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali).
Effetti sul welfare aziendale
La circolare evidenzia, poi, che le misure di welfare previste dall’articolo 51 del Tuir e dalle altre disposizioni devono intendersi riferite solo ai familiari indicati all’articolo 12 del Tuir nella sua nuova formulazione. In particolare, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare è limitata a quelle misure riconosciute dal datore di lavoro esclusivamente in favore:
- dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati;
- di ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- degli ascendenti.
Pertanto, le misure erogate in favore di soggetti “diversi” da quelli indicati, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Con particolare riferimento ai figli, il comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir stabilisce che, ai "fini delle disposizioni fiscali .. i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione".
In considerazione di quanto già precisato con la circolare n. 4/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la previsione di cui al comma 4-ter possa essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni – senza disabilità accertata – che si trovino nelle condizioni reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 del Tuir. Ne consegue, pertanto, che l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti, continuano ad applicarsi a prescindere dai requisiti anagrafici, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all’articolo 12, comma 2, del Tuir.
Interventi in materia di premi di produttività
Il comma 385 della legge di bilancio 2025 estende ai premi e alle somme erogati negli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali – concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa - prevista dalla legge di stabilità 2016. In sostanza, la novella normativa ripropone, anche per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività già introdotta, per i periodi d’imposta 2024 e 2023.
L’imposta sostitutiva è applicabile – fatta salva l’ipotesi di espressa rinuncia da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario – fino a un importo di 3.000 euro lordi, al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti del settore privato, in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a 80.000 euro, in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché alle somme elargite sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Come precisato dalla circolare, sono al riguardo applicabili le istruzioni fornite con le circolari n. 5/E/2024, 5/E/2018 e 28/E/2016 considerato che la nuova disposizione prevede solo una mera estensione della riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.
Dipendenti di strutture turistico-alberghiere: detassazione lavoro notturno e straordinario
Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, il comma 395 della legge di bilancio 2025 riconosce, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. La misura agevolativa riproduce l’analoga disposizione dell’articolo 1, comma 21, della legge di bilancio 2024 ed è riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.
Ai sensi del successivo comma 396, il trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a condizione che nel 2024 abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro. Nella verifica del predetto limite reddituale devono essere inclusi “tutti” i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) percepiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2024, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su “richiesta” del lavoratore, il quale attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024 tramite dichiarazione sostitutiva ex articolo 47 del DPR n.445/2000. In ogni caso, è necessario conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda – corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno – riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025.
Il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti eventualmente non ancora erogate. Resta fermo che l’erogazione del trattamento può avvenire anche successivamente al 30 settembre 2025, ma comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il sostituto d’imposta indica, inoltre, nella CU relativa al periodo d’imposta 2025, il trattamento integrativo speciale erogato al lavoratore. Al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate, è previsto l’utilizzo dell’istituto della compensazione. Il recupero in compensazione orizzontale del trattamento erogato al lavoratore, infatti, deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia. A tal fine, è utilizzabile il codice tributo “1702” (risoluzione n. 8/E/2025).
Quadro Normativo |
- AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 4/E DEL 16.05.2025; - LEGGE N. 207 DEL 30 DICEMBRE 2024 - LEGGE DI BILANCIO 2025 |
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