Novità valutarie, denaro contante sottoposto a verifica

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Novità valutarie, denaro contante sottoposto a verifica

L'Agenzia delle Dogane ha diffuso, tramite la circolare n. 1/2025, un vademecum con le principali modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 211/2024 riguardanti i trasferimenti internazionali di denaro contante, in vigore dal 17 gennaio 2025. Questa circolare ha lo scopo di indirizzare le attività degli uffici nella fase di prima applicazione delle nuove disposizioni valutarie.

Il Decreto Legislativo n. 211/2024 apporta modifiche al decreto legislativo n. 195/2008, in materia movimentazioni transfrontaliere di denaro contante.

Competenze della Guardia di Finanza

Si evidenzia, in materia di competenze, che la recente riforma legislativa ha conferito ai militari della Guardia di finanza autorità simili a quelle detenute dai funzionari doganali. In particolare, è stato stabilito che i militari della Gdf possano identificare le infrazioni in oggetto.

Dunque i militari del Corpo possono agire in modo indipendente, anche nei luoghi doganali, nell'identificazione delle violazioni previste dal decreto legislativo 195/2008 e:

  • gestire autonomamente, senza l'intervento dei funzionari doganali, la custodia temporanea nei casi stabiliti,
  • effettuare il sequestro di contante,
  • accettare pagamenti come forma di oblazione.

Infatti, si sottolinea che, per quanto concerne le attività di verifica condotte in maniera autonoma dalla Guardia di Finanza all'interno degli spazi doganali, l'Ufficio delle dogane localmente competente non è autorizzato a prendere in consegna, custodia o affidamento, nemmeno temporaneamente, eventuali importi, assegni o altri beni che siano stati sequestrati, trattenuti o incassati dai militari del Corpo, data anche la responsabilità amministrativa e fiscale che ricadrebbe sull'Agenzia per operazioni di verifica alle quali non partecipa.

Al contrario, per le verifiche effettuate in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, è sempre richiesto indicare tale cooperazione nel verbale di constatazione. Inoltre, è necessaria la firma di tale documento e di ogni altro atto correlato anche da parte dei militari del Corpo coinvolti in tali operazioni.

Denaro contante: cosa comprende

Il D.lgs n. 211/2024 apporta modifiche alle definizioni fornite dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 195/2008, modificando in particolare la definizione di "denaro contante" ai fini delle regolamentazioni valutarie, in linea con la definizione già esistente nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2018/1672, che si applica già ai trasferimenti di denaro fuori dall'Unione Europea.

Secondo la nuova disposizione normativa - sono inclusi nella categoria di “denaro contante” le valute e gli strumenti negoziabili al portatore, gli oggetti considerati riserve di valore altamente liquide e le carte prepagate, Quindi:

  • banconote e monete metalliche che sono o sono state in uso come mezzo di scambio e che possono essere ancora convertite attraverso banche e intermediari finanziari o banche centrali;
  • strumenti negoziabili al portatore, ossia strumenti, diversi dalla valuta, che permettono ai detentori di richiedere il pagamento di una determinata somma di denaro alla presentazione, senza la necessità di dimostrare l'identità o il diritto di possesso. Questi includono i traveller's cheque, gli assegni e gli ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma senza il nome del beneficiario, trasferibili liberamente;
  • beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: monete con almeno il 90% di oro e lingotti o simili con un contenuto di oro non inferiore al 99,5%;
  • carte prepagate, cioè carte non personalizzate che contengono o danno accesso a valore monetario o liquidità, utilizzabili per transazioni di pagamento, acquisti di beni o servizi o la restituzione di valuta, quando non collegate a un conto corrente.

NOTA BENE: La suddetta definizione di denaro contante si estende a tutte le transazioni di denaro contante sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

Di conseguenza, a partire dal 17 gennaio 2025, anche le transazioni di denaro contante all'interno della UE che coinvolgono oro da investimento e/o monete non più legalmente circolanti ma ancora convertibili in banconote e monete attualmente valide, sono soggette agli obblighi di dichiarazione valutaria stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 195/2008 e al suo corrispondente sistema di sanzioni.

Nel 2025, è possibile effettuare pagamenti in contanti entro il limite di 5.000 euro. 

Obblighi di dichiarazioni

In materia di adempimenti dichiarativi valutari, le novità introdotte dal D.lgs n. 211/2024 sono rilevanti.

Infatti, la circolare delle Dogane n. 1 del 16 gennaio 2025 ricorda che il denaro contante:

  • è soggetto agli obblighi di dichiarazione per i trasferimenti transfrontalieri di somme pari o superiori a 10.000 euro,
  • deve anche essere reso disponibile all'Ufficio dell'Agenzia per scopi di verifica.

È importante notare che la norma non impone un obbligo generalizzato di presentazione del denaro all'Ufficio doganale per ogni movimentazione transfrontaliera, bensì solo in situazioni in cui esista una specifica richiesta da parte dell'Ufficio competente per effettuare i controlli.

Inoltre, la normativa aggiornata prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione all’Agenzia delle Dogane per tutti i trasferimenti da e verso l’estero di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuati con qualsiasi tipologia di spedizione, ovvero mediante plico postale o equivalente.

Più precisamente, nel caso in cui, durante le verifiche di un "plico postale o equivalente, spedizioni di merci, bagagli non accompagnati o altri tipi di invio", venga scoperto denaro non accompagnato che dovrebbe essere stato dichiarato e non lo è stato, l'Ufficio è tenuto a richiedere al mittente o al destinatario, a seconda delle circostanze, di fornire la dichiarazione informativa entro un periodo di trenta giorni dalla data in cui la richiesta è stata notificata.

Con riferimento alle movimentazioni di denaro contante in entrata nello Stato, la richiesta della dichiarazione informativa va notificata al destinatario; con riferimento alle movimentazioni di denaro contante in uscita dallo Stato la richiesta della dichiarazione informativa va notificata al mittente.

Trattenimento temporaneo

La recente modifica legislativa ha introdotto, attraverso l'articolo 3-bis nel decreto legislativo n. 195/2008, la figura del "Trattenimento temporaneo del denaro contante. L'intento di questo nuovo strumento è quello di offrire alle autorità preposte un mezzo aggiuntivo per il controllo e la verifica delle violazioni relative ai flussi di denaro contante, considerata la complessità di intervenire una volta che il denaro ha superato i punti di ingresso o di uscita e il rischio associato anche a somme inferiori a 10.000 euro, in caso di utilizzo illecito.

Dunque, le autorità hanno il diritto di trattenere denaro contante quando non siano stati completamente o parzialmente soddisfatti gli obblighi di dichiarazione, o qualora ci siano indizi che il denaro, sia esso accompagnato o meno e a prescindere dall'importo, possa essere collegato a attività illecite. In caso di violazioni documentate degli obblighi di dichiarazione, o in presenza di indizi di possibile connessione con attività criminali, indipendentemente dall'ammontare, le autorità possono esercitare il trattenimento temporaneo attraverso un provvedimento amministrativo ben motivato e notificato ai soggetti interessati, anche per somme inferiori a 10.000 euro.

Il trattenimento temporaneo è limitato al periodo strettamente necessario, non superando i 30 giorni, per permettere alla Guardia di Finanza di raccogliere gli elementi necessari all'applicazione della normativa penale. Questo termine può essere esteso fino a un massimo di 90 giorni in base a esigenze specifiche.

Dopo le verifiche condotte dalla Guardia di finanza, o al termine del periodo di trattenimento, o in caso di esito positivo di un ricorso gerarchico, il denaro contante viene rimesso a disposizione dei soggetti coinvolti, previa notifica all'Ufficio che ha ordinato il trattenimento al Fondo Unico di Giustizia. I soggetti interessati possono richiedere la restituzione del denaro all'Ufficio competente entro un periodo di cinque anni dalla data di emissione del provvedimento amministrativo.

Va detto che, avverso il provvedimento di trattenimento temporaneo disposto dall’Ufficio, i soggetti destinatari della misura possono proporre ricorso gerarchico presso il Direttore Regionale, interregionale o provinciale.

Aspetti sanzionatori

Il decreto legislativo n. 211/2024 introduce un sistema sanzionatorio più severo per garantire il rispetto degli obblighi dichiarativi.

Specificamente, se la violazione consiste nella mancata presentazione della dichiarazione, si applica una multa amministrativa pecuniaria, con un importo minimo di 900 euro:

a) dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10.000 euro se tale valore non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 50% al 70% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore è superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

c) dal 70% al 100% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia se tale valore è superiore a 100.000,00 euro.

La multa massima, comunque, non può eccedere 1.000.000 di euro.

Invece, se la violazione consiste nell’aver fornito, nell’adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, si applica la sanzione amministrativa, con un minimo di 500 euro:

a) dal 15% al 25% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;

b) dal 25% al 35% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;

c) dal 50% al 70% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

d) dal 70% al 100% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100.000 euro.

Anche in questo caso la sanzione massima non può essere superiore a 1.000.000 euro.

Oblazione: importi aumentati

Sono state incrementate le percentuali applicabili per il pagamento agevolato, qualora l'individuo al quale è stata imputata la violazione opti per la definizione immediata tramite oblazione. Per ragioni di proporzionalità, e in linea con le disposizioni relative alle sanzioni, è stabilito un regime differenziato in caso di dichiarazione mancante o parzialmente errata/incompleta.

Quindi, in caso di omesso adempimento dichiarativo, la violazione può essere estinta effettuando un pagamento in misura ridotta, con un minimo di 500 euro:

  • pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
  • pari al 30% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.

Nel caso di dichiarazione inesatta o incompleta, l’estinzione della violazione avviene effettuando un pagamento in misura ridotta, con un minimo di 300 euro:

  • pari al 10% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
  • pari al 15% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
  • pari al 30% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 e non superiore a 40.000 euro.

Viene esclusa la possibilità dell'oblazione nei seguenti casi:

  • per mancata dichiarazione, quando l'importo del denaro contante supera la soglia di 10.000 euro ed ecceda i 40.000 euro;
  • pe dichiarazione inesatta o incompleta, quando la discrepanza tra l'importo trasferito o tentato di trasferire e quello dichiarato ecceda i 40.000 euro;
  • quando il soggetto a cui è stata imputata la violazione abbia già beneficiato di questa stessa opzione di oblazione per una violazione simile relativa alla dichiarazione valutaria nei cinque anni precedenti la notifica dell'atto di contestazione.

Sequestro

Il decreto legislativo n. 211/2024 introduce anche modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 195 del 2008, che regola il sequestro in caso di violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.

Queste modifiche sono finalizzate anche a sincronizzare la normativa sul sequestro con l'istituto del trattenimento temporaneo e con le revisioni apportate al sistema sanzionatorio. In questo contesto, per mantenere coerenza sistematica e integrazione, le modifiche al regime sanzionatorio comportano l'applicazione di soglie più elevate per il sequestro.

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