Nullo l'atto impositivo se manca il contraddittorio

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La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 90/02/2014 del 13 gennaio 2014, annulla un atto impositivo emesso per abuso del diritto senza aver permesso al contribuente di instaurare un contraddittorio.

Il richiamo è all'articolo 37-bis del DPR n. 600/1973, che prevede la possibilità per il contribuente di esporre le proprie motivazioni, entro 60 giorni dalla richiesta scritta del Fisco con lettera raccomandata, prima che si provveda all'emissione di qualsiasi atto impositivo.

Il caso in esame riguarda una società, alla quale era stato contestato un comportamento elusivo per il quale non era stata riconosciuta la deducibilità di una minusvalenza, che lamentava di non aver avuto modo di esprimere le proprie motivazioni in un contraddittorio.

I giudici della Commissione accolgono l'appello della contribuente e risolvono la controversia sentenziando la nullità dell'avviso di accertamento impugnato.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 24 - L'abuso del diritto passa prima dal contraddittorio - Boccalatte

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