Nuova vigilanza cooperative, novità dal Cndcec
Pubblicato il 23 marzo 2026
In questo articolo:
- Nuova modulistica: operatività non immediata
- Prevalenza mutualistica: introdotto il principio di omogeneità
- Ristorni: maggiore chiarezza su limiti e modalità di calcolo
- Contributo del 3%: chiarita la base di calcolo
- Assetti organizzativi: focus sulla specificità cooperativa
- Assemblee: rafforzati trasparenza e tracciabilità
- Chiarimenti per settori specifici
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La disciplina della vigilanza sulle società cooperative compie un passo avanti con l’introduzione della nuova modulistica approvata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Il documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 20 marzo 2026 analizza in modo sistematico le principali innovazioni, evidenziando gli impatti operativi per revisori, professionisti e cooperative.
L’obiettivo della riforma è chiaro: rendere i controlli più uniformi, trasparenti ed efficaci, superando criticità interpretative emerse nella prassi applicativa degli ultimi anni.
Nuova modulistica: operatività non immediata
Nonostante l’adozione dei nuovi modelli con i decreti del 5 marzo 2025, la loro applicazione non è ancora pienamente operativa. Il MIMIT ha infatti precisato che i revisori dovranno continuare a utilizzare le procedure attuali fino al completamento dell’aggiornamento dei sistemi informativi.
Si tratta quindi di una riforma già definita sul piano normativo, ma destinata a entrare a regime in modo graduale.
Prevalenza mutualistica: introdotto il principio di omogeneità
Tra le novità più rilevanti figura la revisione della scheda di controllo sulla prevalenza (art. 2513 c.c.).
Il nuovo impianto recepisce espressamente il principio di omogeneità mutualistica, secondo cui:
- nel calcolo devono essere inclusi solo i componenti legati allo scambio mutualistico;
- devono essere esclusi gli elementi estranei, anche se presenti in bilancio.
Questo approccio consente di evitare distorsioni nella qualificazione della cooperativa e rafforza la certezza interpretativa per i revisori.
Ristorni: maggiore chiarezza su limiti e modalità di calcolo
La nuova modulistica interviene anche sulla disciplina dei ristorni, chiarendo alcuni aspetti applicativi spesso controversi.
In particolare:
- il limite massimo è collegato all’utile di esercizio;
- la distribuzione può avvenire solo dopo gli accantonamenti obbligatori (almeno il 30% a riserva legale e il 3% ai fondi mutualistici).
Viene inoltre rafforzato l’obbligo di informativa in nota integrativa, soprattutto nei casi di scambio mutualistico plurimo, dove è necessario garantire equità tra le diverse categorie di soci.
Contributo del 3%: chiarita la base di calcolo
Importanti precisazioni riguardano anche il contributo ai fondi mutualistici (art. 11, legge n. 59/1992).
Il documento del 20 marzo 2026 ribadisce che:
- la base imponibile coincide con l’utile netto di esercizio;
- può essere esclusa solo la quota destinata direttamente alla copertura di perdite pregresse.
Non rileva invece l’utile accantonato a riserva e successivamente utilizzato per coprire perdite.
Assetti organizzativi: focus sulla specificità cooperativa
Uno degli elementi più innovativi riguarda la verifica degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ora valutati in funzione dello scopo mutualistico.
Il nuovo approccio richiede:
- una rendicontazione puntuale della mutualità;
- il superamento di descrizioni generiche nella relazione sulla gestione;
- la coerenza tra dati di bilancio e attività mutualistica.
Anche le cooperative di piccole dimensioni devono garantire un livello minimo di adeguatezza, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Assemblee: rafforzati trasparenza e tracciabilità
La nuova modulistica introduce un rafforzamento significativo dei controlli relativi alla convocazione e celebrazione delle assemblee, con l’obiettivo di garantire una partecipazione effettiva e consapevole dei soci.
In particolare, si evidenzia l’esigenza di verificare non solo il rispetto formale delle disposizioni statutarie e normative, ma anche l’idoneità concreta delle modalità adottate per assicurare ai soci una informazione tempestiva e completa sugli argomenti all’ordine del giorno.
Ne deriva che il revisore è chiamato a valutare non solo la regolarità formale della convocazione, ma anche la sua efficacia sostanziale, ossia la reale capacità di mettere i soci nelle condizioni di partecipare consapevolmente alla vita sociale.
Prova della ricezione: centralità della tracciabilità
Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dalla necessità di dimostrare l’effettiva ricezione dell’avviso di convocazione.
Il documento valorizza l’utilizzo di strumenti tecnologici, quali:
- email con avviso di lettura;
- messaggi con conferma di consegna.
Tali strumenti sono considerati idonei a fornire evidenza documentale della corretta comunicazione ai soci entro i termini previsti.
Svolgimento dell’assemblea: identificazione dei partecipanti
Con riferimento alla fase di celebrazione, la modulistica pone l’accento sulla necessità di garantire una corretta identificazione dei soggetti intervenuti.
A tal fine, viene richiesto che la cooperativa sia in grado di esibire:
- fogli presenza con firma autografa;
- oppure documentazione equivalente idonea a identificare con certezza i partecipanti.
Nel caso di assemblee svolte con modalità telematiche o ibride, possono essere utilizzati strumenti alternativi, come:
- tracciati di accesso;
- sistemi di identificazione coerenti con gli standard adottati dalle Camere di commercio e dalla prassi notarile.
Documentazione e verbalizzazione
Il documento richiama inoltre l’importanza della qualità della documentazione assembleare, quale presupposto per la validità delle deliberazioni.
La corretta tenuta dei documenti consente infatti di:
- attestare la regolarità della partecipazione;
- garantire la verificabilità del processo decisionale;
- supportare l’attività di controllo del revisore.
Impatto sul ruolo del revisore
L’impostazione adottata amplia il perimetro delle verifiche, richiedendo al revisore di andare oltre il controllo formale e di valutare:
- la tracciabilità delle comunicazioni;
- la completezza della documentazione;
- la trasparenza del processo assembleare.
L’obiettivo è assicurare che la formazione della volontà sociale avvenga nel rispetto dei principi di democraticità, partecipazione e informazione, elementi centrali nel modello cooperativo.
Chiarimenti per settori specifici
Il documento Cndcec del 20 marzo 2026 fornisce indicazioni rilevanti anche per specifiche tipologie di cooperative.
- Cooperative agricole: la valorizzazione del prodotto avviene a fine esercizio e non configura ristorno.
- Cooperative di lavoro: il socio tecnico-amministrativo è ammesso solo in questo ambito.
- Cooperative sociali: il volontario deve essere socio e non può percepire compensi.
- Cooperative edilizie: ammessa la presenza di soci non prenotatari, ma va verificata la reale partecipazione mutualistica.
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