Nuove FAQ sul principio DNSH

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Sono online sul portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dal 20 ottobre 2025, le nuove FAQ dedicate al principio “Do No Significant Harm” (DNSH), elemento chiave del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il documento fornisce chiarimenti aggiornati e indicazioni operative per sostenere i soggetti attuatori nell’applicazione corretta del principio di non arrecare danni significativi all’ambiente.

Obiettivi e contenuti principali

Le nuove FAQ pubblicate il 20 ottobre 2025 rappresentano uno strumento pratico per uniformare l’applicazione del DNSH tra le diverse amministrazioni e i beneficiari del PNRR.

Il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia delle attività ecosostenibili, mira a garantire che gli interventi finanziati con fondi europei — in particolare nell’ambito del PNRR — non arrechino danni significativi ai sei obiettivi ambientali dell’Unione:

  • mitigazione,
  • adattamento ai cambiamenti climatici,
  • uso sostenibile delle risorse idriche e marine,
  • economia circolare,
  • prevenzione dell’inquinamento,
  • tutela della biodiversità.

Tutte le misure PNRR devono rispettare tale principio, come stabilito dal Regolamento (UE) 241/2021.

Tra gli argomenti affrontati nelle Faq figurano:

  • la definizione e le finalità del principio DNSH;
  • i contenuti essenziali della Guida Operativa (Circolare MEF-RGS n. 22/2024);
  • le istruzioni per la compilazione delle check-list e gli errori più frequenti da evitare;
  • gli adempimenti richiesti in fase di rendicontazione;
  • l’analisi dell’adattabilità ai rischi climatici;
  • i canali di contatto e gli strumenti di supporto messi a disposizione dei beneficiari.

Queste informazioni mirano a rafforzare la coerenza ambientale degli interventi pubblici finanziati e a garantire il rispetto dei criteri previsti dal Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia delle attività ecosostenibili.

Applicazione pratica del DNSH

La conformità va verificata lungo tutto il ciclo di vita del progetto, dalla progettazione al collaudo. I soggetti attuatori devono:

  • inserire nei documenti di gara e nei contratti prescrizioni specifiche sul rispetto DNSH;
  • garantire il monitoraggio e la tracciabilità degli impegni ambientali;
  • predisporre verifiche ex ante ed ex post tramite schede tecniche e check-list.

Compilazione delle check-list

Le check-list vanno compilate integralmente: nessuna voce può essere rimossa o alterata. Devono riportare le verifiche previste (ex ante e ex post), gli esiti (“Sì”, “No”, “Non applicabile”) e commenti motivati.

Errori frequenti:

  • risposte generiche o non motivate;
  • compilazione tardiva;
  • assenza di documentazione probatoria;
  • mancato aggiornamento dopo modifiche progettuali;
  • omissione dell’analisi dei rischi climatici.

Rendicontazione e controlli

Per dimostrare la conformità DNSH:

  • la check-list deve essere trasmessa tramite il sistema REGIS;
  • in sede di rendicontazione finale, deve essere allegata insieme alla documentazione di supporto in formato .zip.

Il mancato rispetto del DNSH può portare alla revoca dei fondi.

Approfondimento dedicato alle Hydrogen Valleys

Tra le novità più rilevanti, il MASE introduce una FAQ specifica per l’Investimento M2C2 I3.1 – Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys).

Questa sezione offre indicazioni puntuali sulle schede DNSH da applicare agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (FER) collegati agli elettrolizzatori, con l’obiettivo di agevolare una gestione sostenibile e conforme ai criteri ambientali europei nella realizzazione degli impianti della filiera dell’idrogeno verde.

Un supporto tecnico per una transizione sostenibile

L’iniziativa rientra nel programma di accompagnamento e assistenza tecnica promosso dalla DG COGESPRO – Unità di Missione PNRR, che prosegue il lavoro di diffusione di linee guida e strumenti utili per assicurare una attuazione coerente, trasparente e sostenibile delle misure PNRR di competenza del Ministero.

Allegati

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