Nuove istruzioni a Unico 2012, ritoccato il calcolo dell’incentivo Ace

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In seguito alla pubblicazione dei modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, sono stati riscontrati alcuni errori materiali che hanno indotto l'Agenzia ad effettuare le dovute correzioni. A ciò si è aggiunto anche il fatto di apportare alcune integrazioni correlate con l’entrata in vigore del Dl n. 201/2011, successivamente del Dl n. 216/2011, recante “proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Pertanto, con il provvedimento prot. n. 65721/2012 del 18 maggio 2012, l’agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche alle istruzioni della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati “CUD 2012”, alle istruzioni dei modelli di dichiarazione “770/2012 Semplificato”, “730/2012”, “Unico 2012-SC”, “Unico 2012-SP” e “IRAP 2012”, alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione “770/2012 Ordinario”, “Unico 2012-PF” e “Unico 2012- ENC”.

In particolare, hanno suscitato clamore le correzioni effettuate alle istruzioni relative al modello Unico SC 2012, soprattutto per ciò che riguarda la determinazione dell’Ace (Aiuto alla crescita economica).

A seguito delle suddette correzioni, infatti, le istruzioni relative alla compilazione del quadro RS precisano quanto segue: il patrimonio netto 2011 che rappresenta il limite massimo della base ACE è assunto computando l’utile dell’esercizio e non più al netto dell’utile stesso; tale utile è determinato ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell’Ace. Si legge, infatti, che “per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto del l'agevolazione Ace”.

Con tale correttivo, dunque, l’Agenzia ha voluto uniformare le istruzioni di Unico alle disposizione del Dm 14 marzo 2012, che ha introdotto all'articolo 10 una regola restrittiva nel calcolo dell'Ace, affermando che il massimo dell'incremento agevolabile è pari al patrimonio netto determinato a fine esercizio (in questo caso a fine 2011).

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