Nuove regole per consulenza aziendale in agricoltura

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Nuove regole per consulenza aziendale in agricoltura

Il decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 19 febbraio 2025 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2025 n. 52 - ha apportato modifiche alle norme operative relative al sistema di consulenza aziendale in agricoltura, previste dall’articolo 1-ter, comma 1, del Decreto-Legge n. 91/2014.

L'obiettivo è stato quello di armonizzare tali disposizioni con quanto stabilito dal regolamento UE n. 2115 del 2 dicembre 2021 e con il Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027, elaborato dall'Italia.

Con l’entrata in vigore di questo decreto, è stata quindi abrogata la precedente disciplina contenuta nel decreto del 3 febbraio 2016, ad eccezione dell’articolo 6, comma 1, che istituisce il Registro Unico Nazionale degli enti di consulenza. 

Il decreto Masaf del 19 febbraio 2025 fornisce alcune definizioni:

  • prestatore di servizi di consulenza, l’ente pubblico o privato che offre servizi di consulenza attraverso uno o più consulenti opportunamente qualificati e formati e che, quando richiesto, includa tra i propri obiettivi anche le attività di consulenza. Anche i professionisti autonomi sono considerati fornitori di servizi di consulenza;
  • Registro nazionale, l’elenco nazionale dei fornitori di servizi di consulenza, identificati dalle regioni e dalle province autonome;
  • servizi di consulenza, l'insieme delle attività e delle prestazioni di natura tecnico-professionale erogate dai consulenti alle imprese, anche attraverso forme di collaborazione aggregata.

Assenza di conflitti di interesse

Per assicurare che non vi siano conflitti di interesse, i soggetti che forniscono servizi di consulenza non devono possedere, né in modo diretto né indiretto, alcun tipo di interesse finanziario, economico o personale che possa rappresentare un impedimento reale ed effettivo allo svolgimento imparziale e autonomo delle attività di consulenza.

Di conseguenza, devono essere chiaramente distinte dalle attività di consulenza, poiché incompatibili, le seguenti mansioni: 

a) la gestione delle procedure relative alla valutazione, concessione ed erogazione di fondi pubblici nel settore agricolo e forestale, nonché degli aiuti destinati alle aree rurali; 

b) lo svolgimento delle funzioni dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati, così come previsto dal decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 83709; 

c) l'attività di verifica e certificazione dei sistemi di qualità in conformità con le normative europee, nazionali e regionali nel settore agricolo e forestale, qualora queste attività siano finalizzate all'ottenimento di fondi pubblici; 

d) l'esecuzione dei controlli sanitari secondo quanto disposto dalle normative vigenti; 

e) la produzione e/o la commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi destinati al settore agricolo o forestale. 

Tali incompatibilità devono essere verificate sia per i fornitori di servizi di consulenza sia per i consulenti stessi.

Per coloro che sono autorizzati a fornire consulenza sull'uso responsabile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità stabiliti al punto A.1.3 del Piano d’Azione Nazionale per l'uso responsabile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in collaborazione con i Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, secondo quanto previsto dal decreto del 22 gennaio 2014. 

Consulenti aziendali in agricoltura: requisiti e formazione

Sono ritenuti qualificati per esercitare l'attività di consulenza prevista dal presente decreto, coloro che sono iscritti a ordini o collegi professionali nelle rispettive aree di competenza

Ad eccezione dei casi in cui la legge riserva espressamente determinate materie a specifiche categorie professionali, sono considerati adeguatamente qualificati per svolgere l'attività di consulenza anche i seguenti soggetti:

  • i consulenti che possiedono un titolo di studio pertinente rispetto agli argomenti della consulenza e che abbiano accumulato almeno ventiquattro mesi di esperienza lavorativa documentata negli ultimi cinque anni, anche non consecutivi, negli stessi ambiti; 
  • i consulenti che dispongono di un titolo di studio attinente alle tematiche trattate e che abbiano completato con successo un percorso formativo di base, ottenendo un attestato di partecipazione con esito positivo, conforme ai criteri minimi come di seguito stabiliti. 

Formazione iniziale

Infatti, il decreto Masaf del 19 febbraio 2025 specifica che le attività di formazione iniziale devono rispettare le seguenti condizioni minime: 

  • devono essere organizzate da enti pubblici, istituzioni riconosciute o enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o europeo; 
  • devono avere una durata minima di 24 ore per ciascuna tematica di consulenza, includendo eventualmente anche argomenti relativi ai metodi di erogazione dei servizi di consulenza; 
  • devono concludersi con una prova finale, al termine della quale viene rilasciato un certificato di partecipazione con esito positivo
Gli aggiornamenti professionali nelle rispettive aree di consulenza sono obbligatori per tutti i consulenti e devono essere effettuati almeno una volta ogni tre anni

Formazione e aggiornamento professionale dei consulenti

Per coloro che sono membri di ordini o collegi professionali, si considera adeguata e sufficiente la formazione stabilita dai programmi formativi e di aggiornamento predisposti dagli stessi enti professionali.

Le attività di aggiornamento delle competenze professionali devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

  • essere organizzate da istituzioni pubbliche, enti riconosciuti ufficialmente o organismi di formazione autorizzati, sia a livello locale, nazionale che europeo;
  • avere una durata di almeno 12 ore per ciascun argomento trattato, in relazione alle aree di consulenza per le quali si intende operare;
  • includere, alla fine del percorso formativo, una prova di verifica che consenta il rilascio di un certificato di partecipazione.
La partecipazione ai corsi di formazione iniziale e agli aggiornamenti è obbligatoria, e i consulenti devono frequentare almeno il 75% delle ore previste dai programmi formativi.

Prodotti fitosanitari

L'autorizzazione a svolgere l'attività di consulenza riguardante l'impiego responsabile dei prodotti fitosanitari è disciplinata dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, nonché dal capitolo A.1 del Piano Nazionale d'Azione per l'uso responsabile dei prodotti fitosanitari. 

Registro unico nazionale degli organismi di consulenza: istituzione

Le Regioni e le Province autonome hanno il compito di selezionare i soggetti che offrono servizi di consulenza dopo aver verificato che soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto e aggiornano digitalmente il Registro nazionale, istituito dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale del 3 febbraio 2016, entro un periodo massimo di novanta giorni dalla data di identificazione.

Questa operazione deve essere effettuata inserendo i dati di ciascun fornitore secondo uno schema standardizzato definito dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome. 

Le informazioni identificative dei fornitori di servizi di consulenza approvati e registrati nel Registro nazionale vengono pubblicate, insieme ai relativi dettagli, sul sito ufficiale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. 

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