Nuovo codice tributo per le ritenute d'acconto sospese

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Nuovo codice tributo per le ritenute d'acconto sospese

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente alla data del 17 marzo 2020, hanno potuto percepire ricavi o compensi senza l'assoggettamento alla ritenuta d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni da lavoro dipendente o assimilato. La ripresa del versamento di tali ritenute, già posticipata dal Decreto Rilancio alla data del 16 settembre 2020, potrà avvenire, ai sensi dell'art. 97, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, senza applicazione di interessi e sanzioni, anche nella misura del 50%, in un massimo di quattro rate, decorrenti dalla medesima data. Il restante 50% potrà essere versato, anch'esso senza applicazione di interessi e sanzioni, mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate di pari importo, con primo versamento in scadenza al 16 gennaio 2021.

Ciò assunto, con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50/E del 7 settembre 2020, l'Amministrazione finanziaria ha istituito il codice tributo "4050", denominato "Ritenute d'acconto non operate versate dai lavoratori autonomi - art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23".

Pertanto, in sede di compilazione del modello F24, il predetto codice tributo dovrà essere esposto nella sezione "Erario", nella colonna "Importi a debito versati", indicando nel campo "Anno di riferimento" l'anno di imposta cui si riferisce la ritenuta nel formato "AAAA". Nel campo "Rateazione/regione/prov./mese rif." sono indicate le informazioni relativa all'eventuale rateazione del pagamento, nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata di pagamento ed "RR" il numero complessivo di rate.

Nel caso di pagamento in unica rata, quest'ultimo campo andrà compilato con la seguente valorizzazione "0101".

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 4 settembre 2020 - Versamenti sospesi, prima tranche entro il 16 settembre – Siliato

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