Nuovo falso in bilancio. Chiarimenti dal massimario di Cassazione

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Nuovo falso in bilancio. Chiarimenti dal massimario di Cassazione

La Relazione n. 3 del 15 ottobre 2015 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione ha ad oggetto l’interpretazione della nozione di false comunicazioni sociali, alla luce della recente riforma introdotta con la Legge n. 69/2015.

Valutazioni di bilancio oggetto delle false comunicazioni?

L’Ufficio del massimario, in particolare, compie una complessa disamina sulla nuova formulazione delle false comunicazione sociali soffermandosi, in particolar modo, sulla nozione di “fatto” oggetto della falsa comunicazione e sulle valutazioni di bilancio.

La questione che viene affrontata attiene al “se la nozione di fatto, cui gli articoli 2621 e 2622 Codice civile fanno riferimento, ricomprenda nell’area punitiva della norma incriminatrice soltanto i dati oggettivi della realtà sensibile, oppure possono essere false anche le valutazioni di bilancio, ossia le stime di valore contabile in esso contenute”.

Con riferimento ai fatti materiali, quindi, la riflessione viene focalizzata sul dato testuale e sul sintagma utilizzato dal legislatore del 2002 “ancorché oggetto di valutazioni”, sintagma poi eliminato nella formulazione del 2015.

Posizioni ermeneutiche

In questo contesto, si richiama la Sentenza n. 33774/2015 della Quinta sezione di Cassazione secondo la quale “il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622, come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l'art. 2638 cod. civ., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi”.

Valorizzando queste argomentazioni, viene evidenziato come alcuni primi commentatori abbiano affermato la sopravvenuta estraneità del c.d. fatto valutativo rispetto all’oggetto delle nuove false comunicazioni sociali.

La dottrina si è tuttavia chiesta quali siano le concrete possibilità applicative di una fattispecie di false comunicazioni sociali che rinunci a punire le valutazioni di bilancio.

La tesi secondo cui con non sarebbe più possibile attribuire rilievo penale ai fatti valutativi è stata, quindi, oggetto di serrata rivisitazione critica.

Conclusioni sulla rilevanza penale dei fatti valutativi

Secondo le considerazioni riepilogative dell’Ufficio di cassazione, in definitiva, deve escludersi la possibilità di accordare alla non riproposizione del sintagma “ancorché oggetto di valutazioni” una qualsiasi valenza idonea ad eliminare le valutazioni dall’ambito di applicabilità delle nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali.

Parimenti – si legge nella relazione - deve escludersi la possibilità di attribuire alla locuzione “fatti materiali” un significato più restrittivo rispetto a quello di “fatti” e più selettivo rispetto a quello di “informazioni”.

Così, il riferimento ermeneutico più affidabile rimane quello elaborato sotto la vigenza dell’originario dettato dell’articolo 2621 c.c. ed ossia, “si ha falsità penalmente rilevante solo nei casi in cui le informazioni (offerte dal bilancio) sono il frutto di una valutazione che falsifica o l’entità quantitativa del dato di riferimento (…) oppure (o anche, poiché sono possibilità non alternative) lo valuta impiegando un criterio difforme da quello dichiarato e oggi trova normalmente riscontro nella nota integrativa, in contrappunto alle disposizioni di legge”.

Anche in
  • eDotto.com – Edicola 31 luglio 2015 - Nuovo reato di false comunicazioni sociali limitato - Pichirallo

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