Obblighi di informazione preventiva, l'inadempimento configura condotta antisindacale

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Obblighi di informazione preventiva, l'inadempimento configura condotta antisindacale

Di grande importanza il decreto del tribunale di Trieste dello scorso 23 settembre, con cui il giudice del lavoro ha sancito la condotta antisindacale di una multinazionale per non aver adempiuto agli obblighi di informazione preventiva previsti dal Ccnl di settore.

La questione

Il decreto, che si inserisce nel più ampio contesto di un ricorso avanzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil di Trieste volto a dichiarare l’illegittimità dei licenziamenti di 451 dipendenti, è limitato esclusivamente all’accertamento della condotta antisindacale dell’azienda.

In sede di avviamento della procedura di esubero, infatti, la stessa non ha adempiuto agli obblighi di informazione preventiva di cui all’art. 9 del Ccnl Industria Metalmeccanica e dei successivi accordi integrativi del 2016 e 2018.

Gli obblighi di informazione preventiva, quali sono

Le aziende con almeno cinquanta dipendenti devono infatti fornire annualmente alle RSU e alle Organizzazioni sindacali informazioni inerenti:

  • l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività con riferimento ai più significativi indicatori di bilancio, alle scelte e alle previsioni dell’attività produttiva, alla formazione professionale, alle politiche formative;
  • la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione anche in relazione a previsioni di rischio per i livelli occupazionali e le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o attenuarne le conseguenze.

Le stesse aziende devono poi fornire informazioni sulle decisioni suscettibili di com­portare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di la­voro con riferimento a:

  • sostanziali modifiche del sistema produttivo che influiscano complessivamente sull’occu­pazione;
  • operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell’attività produttiva in atto, che influiscano complessivamente sull’occupazione;
  • processi di esternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali;
  • spostamenti non temporanei nell’ambito dello stabilimento che interessino un significativo numero di lavoratori.

La consultazione con i sindacati

Su richiesta scritta delle RSU o delle Organizzazioni sindacali, presentata entro cinque giorni dal ricevimento delle informazioni sopra elencate, il datore di lavoro deve avviare un esame congiunto; la consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi quindici giorni dalla data fissata per il primo incontro.

I componenti la Commissione devono poi esprimere il proprio parere entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’eventuale ricorso da parte dei soggetti interessati.

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