Obblighi IVA post mortem: gli eredi devono fatturare anche se la partita IVA è chiusa

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Se un professionista è deceduto dopo aver chiuso la partita IVA, chi deve adempiere agli obblighi IVA sui compensi riscossi successivamente? È necessario riaprire la partita IVA del defunto per emettere la fattura relativa ai compensi incassati post mortem?

Questi sono alcuni dei dubbi affrontati e chiariti nella risposta a interpello n. 118 del 22 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate.

Nel documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria analizza un caso articolato relativo al trattamento fiscale, ai fini IVA, dei compensi professionali percepiti da un erede per conto di un professionista deceduto che, prima della morte, aveva provveduto alla chiusura della propria partita IVA.

La risposta fornisce indicazioni fondamentali sugli obblighi di fatturazione in capo agli eredi e aggiorna la prassi amministrativa alla luce delle novità introdotte dal Dlgs n. 87/2024, superando alcune precedenti interpretazioni.

NOTA BENE: La nuova normativa mira a concentrare sugli eredi la responsabilità fiscale per i compensi non ancora regolarizzati, semplificando al contempo gli adempimenti in capo al committente.

Pertanto, l’erede che percepisce un compenso spettante al genitore defunto, il quale aveva chiuso la partita IVA prima del decesso, è tenuto a riattivare la partita IVA del de cuius, emettere la fattura per certificare l’incasso e svolgere tutti gli obblighi IVA correlati, incluso il versamento dell’imposta.

Vediamo, ora, nel dettaglio il percorso logico e normativo che ha condotto l’Agenzia a queste conclusioni.

Compenso post mortem e partita IVA chiusa, chi deve fatturare?

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate, l’istante – erede di un professionista deceduto nel 2011 – ha dichiarato di aver ricevuto, nel dicembre 2024, una quota di un compenso professionale, al netto dell’IVA, relativo a prestazioni svolte dal padre nei confronti di una società poi fallita.

Il nodo da sciogliere nasce dal fatto che, prima di morire, il professionista aveva già chiuso la propria partita IVA, motivo per cui l’erede riteneva che non fosse tenuto a riaprirla né a emettere fattura. A suo avviso, avrebbe dovuto essere il curatore fallimentare a occuparsene, come indicato nella risposta n. 52/2020, tramite l’emissione di un’autofattura e il versamento dell’IVA.

Il curatore, però, dopo una prima comunicazione in tal senso, ha cambiato posizione a seguito delle novità normative introdotte nel 2024, spiegando che non poteva più emettere autofattura e chiedendo all’erede di emettere fattura attivando una posizione fiscale. Da qui la richiesta all’Agenzia: chiarire chi debba assolvere agli obblighi IVA in questo caso.

Osservazioni Entrate: cessazione dell’attività e crediti residui

La risposta a interpello n. 118/2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta in modo puntuale e articolato la questione, ricostruendo il complesso quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla cessazione dell’attività professionale e alla gestione dei crediti residui non ancora fatturati o incassati.

In particolare, l’Agenzia ribadisce che, in linea generale, non è possibile considerare effettivamente conclusa l’attività professionale finché non sono stati esauriti tutti gli adempimenti relativi a operazioni attive e passive. Questo vale anche se il professionista ha smesso di esercitare l’attività: la semplice interruzione delle prestazioni non basta a giustificare la chiusura della partita IVA, se restano rapporti giuridici pendenti, come crediti non ancora riscossi.

La circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, al punto 7.1, chiarisce che l’attività del professionista non si può considerare cessata finché non siano completate tutte le attività finalizzate alla chiusura dei rapporti giuridici in corso, in particolare quelli connessi a crediti per prestazioni svolte. Non è sufficiente quindi l’interruzione materiale del lavoro, ma è necessario che il professionista abbia fatturato tutto quanto dovuto e chiuso ogni pendenza.

A supporto di questa interpretazione, la risoluzione n. 232/E del 20 agosto 2009 specifica che la cessazione coincide non con l’ultimo atto professionale compiuto, ma con il momento successivo in cui il professionista ha completato la fatturazione di tutte le prestazioni rese, disdetto i rapporti professionali e dismesso gli eventuali beni strumentali.

Infine, la stessa risoluzione sottolinea che, finché esistono crediti ragionevolmente esigibili, la cui riscossione sia ancora possibile (ad esempio, non ancora prescritti ai sensi dell’art. 2956 c.c.), l’attività non può considerarsi chiusa, a meno che il professionista non anticipi la fatturazione prima dell’incasso.

NOTA BENE: Secondo l’Agenzia, la chiusura della partita IVA è legittima solo quando ogni rapporto giuridico attivo o passivo sia stato definito, e in assenza di questo presupposto, gli obblighi fiscali si trasferiscono in capo agli eredi, come avviene nel caso oggetto dell’interpello.

Confronto con la giurisprudenza: il principio delle Sezioni Unite della Cassazione

La posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 118/2025 trova pieno riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare nella sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016 delle Sezioni Unite. In tale decisione, la Corte ha affermato un principio fondamentale: il compenso per una prestazione professionale è imponibile ai fini IVA anche se percepito dopo la cessazione dell’attività professionale, purché la prestazione sia stata effettivamente eseguita nell’ambito dell’attività esercitata prima della cessazione.

La Cassazione chiarisce che il fatto generatore dell’IVA coincide con la materiale esecuzione della prestazione, e non con il momento del pagamento. L’incasso rappresenta soltanto la condizione di esigibilità dell’imposta, non la condizione che la fa nascere. Questo principio si basa su una lettura conforme al diritto europeo dell’art. 6, comma 3, del DPR n. 633/1972, che, sebbene indichi che le prestazioni si considerano effettuate al momento del pagamento (in assenza di fattura anticipata), non sposta il momento del fatto generatore dell’imposta, ma solo quello entro cui va emessa la fattura.

A completare il quadro, l’art. 35-bis dello stesso decreto prevede che gli obblighi fiscali del contribuente deceduto possono essere assolti dagli eredi, anche se i termini sono scaduti da non oltre quattro mesi prima della morte, e comunque entro sei mesi dal decesso. La risoluzione n. 34/E del 2019 ribadisce che gli eredi non possono chiudere la partita IVA del defunto se vi sono ancora prestazioni da fatturare o compensi da incassare, salvo che la fatturazione sia anticipata. In altre parole, se il defunto non ha emesso fattura, l’obbligo si trasferisce integralmente agli eredi, che dovranno fatturare in nome del de cuius, non a titolo personale.

Tale orientamento rafforza la posizione dell’Agenzia: anche a distanza di anni dal decesso e in presenza di una partita IVA chiusa, la responsabilità fiscale per le prestazioni non ancora fatturate resta viva e passa agli eredi.

Obblighi a carico dell’erede e nuova procedura per il committente: novità normative

In conclusione, nella risposta n. 118/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, alla luce delle modifiche normative introdotte con il Dlgs n. 87/2024, l’obbligo di emettere fattura per il compenso professionale incassato ricade sull’erede, anche se la partita IVA del defunto era stata chiusa. In tal caso, l’erede è tenuto:

  • a richiedere la riapertura della partita IVA del de cuius, 
  • emettere la fattura al lordo dell’IVA 
  • assolvere tutti i relativi adempimenti fiscali, incluso il versamento dell’imposta.

La normativa aggiornata ha inoltre rivisto il ruolo del committente (o cessionario) in caso di inerzia da parte dell’erede. A partire dal 1° settembre 2024, il committente non è più tenuto a emettere autofattura né a versare l’IVA per conto dell’erede. Tuttavia, per evitare le sanzioni previste dall’art. 6, comma 8, del Dlgs 471/1997, egli deve comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni, utilizzando il nuovo codice TD29 tramite il Sistema di Interscambio (SdI), disponibile dal 1° aprile 2025.

Questa nuova procedura supera in parte le indicazioni fornite nella precedente risposta n. 52/2020, dove era il committente a dover regolarizzare la situazione mediante versamento diretto dell’imposta. Oggi, invece, il compenso deve essere pagato al lordo dell’IVA all’erede, che diventa a tutti gli effetti il soggetto responsabile dell’obbligo fiscale. Solo in caso di mancata azione da parte dell’erede, il committente dovrà procedere con la comunicazione di rito, fermo restando il potere dell’Agenzia di recuperare l’IVA, sanzioni e interessi direttamente dall’erede.

Obblighi fiscali in capo agli eredi e al curatore fallimentare

A seguire una Tabella che riepiloga in modo chiaro e sintetico gli obblighi fiscali dei soggetti coinvolti – erede, curatore fallimentare e committente – secondo quanto stabilito dalla risposta n. 118/2025 e dalla normativa aggiornata nel 2024.

Soggetto coinvolto Obblighi / Azioni richieste
Erede (partita IVA ancora attiva) • Emettere fattura in nome del defunto per compensi maturati non incassati
• Se i termini erano scaduti da meno di 4 mesi dalla morte, ha 6 mesi per adempiere (art. 35-bis DPR 633/1972)
Erede (partita IVA già chiusa) • Riaprire una nuova partita IVA per fatturare in nome del defunto
• Obbligo confermato da Risposta n. 163/2021
Curatore fallimentare (fino al 2020) • Poteva emettere autofattura per conto dell’erede
• Versava direttamente l’IVA all’Erario
Curatore fallimentare (dal 2024) • Non può più emettere autofattura
• Deve segnalare l’irregolarità all’Agenzia entro 90 giorni usando il codice TD29 (via SdI)
Comportamento richiesto all’erede • Riaprire la partita IVA del defunto
• Emettere fattura al lordo dell’IVA
• Versare l’IVA e adempiere agli obblighi fiscali
Comportamento richiesto al curatore in caso di inerzia dell’erede • Comunicare l’omessa fatturazione all’Agenzia (TD29 via SdI)
• Nessun obbligo di versamento dell’IVA
• L’Agenzia potrà agire verso l’erede per recuperare l’imposta
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