Obbligo di compilazione del quadro RW anche per i nudi proprietari e gli usufruttuari

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Un’altra risoluzione dell’agenzia delle Entrate, datata 30 dicembre 2010, per spiegare gli obblighi dei contribuenti in materia di esatta compilazione del modello di dichiarazione dei redditi.

A seguito dell’interpello oggetto della risoluzione n. 142/E/2010, l’Agenzia si è espressa in merito l’applicabilità delle norme sul monitoraggio fiscale ed, in particolare, sulle modalità di compilazione del modulo RW.

L’istante, tenuto conto di quanto precisato nelle circolari nn. 45/E/2010 e 43/E/2009, in cui si afferma che sono tenuti alla compilazione del modulo RW sia i nudi proprietari che gli usufruttuari, chiedeva all’Amministrazione finanziaria ulteriori precisazioni al riguardo.

Nello specifico, voleva sapere se ciascun contitolare dell’immobile acquisito su cui si ha l’usufrutto, dovesse indicare il 50% del prezzo di acquisto o se, piuttosto, ciascuno dovesse indicare rispettivamente il valore della propria quota di usufrutto o di nuda proprietà. Con riferimento a quest’ultima ipotesi, ci si domandava se si doveva fare riferimento al valore riportato nell’atto di acquisto o se, invece, tale valore andava modificato, di anno in anno, secondo i criteri di valutazione della nuda proprietà e dell’usufrutto.

Queste le conclusioni riportate nella risoluzione n. 142/E, in cui di fatto vengono confermate le indicazioni già fornite nei precedenti documenti di prassi.

Dunque, per l’Agenzia:

- i nudi proprietari e gli usufruttuari dell’immobile acquisito e detenuto all’estero sono tenuti a compilare il quadro RW del modello Unico;
- il valore da riportare è il costo storico di acquisto della proprietà, cioè il valore della nuda proprietà così come riportato nell’atto costitutivo del medesimo diritto e suddiviso al 50% in considerazione della comunione del diritto tra diversi soggetti;
- in presenza di più titolari del diritto di usufrutto, ciascun usufruttuario può disporre soltanto della propria quota del diritto di usufrutto;
- tutti gli usufruttuari sono tenuti ad indicare nel modulo RW la quota parte di competenza come riportata nell’atto di acquisto del diritto;
- non sussiste alcun obbligo di aggiornamento di tale valore negli anni successivi.
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