Offerta di token digitali: il corretto regime fiscale da applicare

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Offerta di token digitali: il corretto regime fiscale da applicare

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 14 del 28 settembre 2018, delinea la disciplina fiscale sulle cosiddette Ico (Initial coin offering), ossia le offerte al pubblico di token digitali che conferiscono al possessore finanziatore il diritto di ottenere beni o servizi dall’emittente e di scambiarli in criptovalute.

L’istante è una società commerciale che intende emettere un “utility token” ovvero un token che consente al possessore di ottenere beni o servizi dall’emittente – e venderlo al pubblico attraverso una Ico.

L'initial coin offering costituisce una modalità di finanziamento, basata sulla tecnologia blockchain, utilizzata da imprese (spesso Start up), che intendono realizzare un determinato progetto.

Vendendo sul mercato un certo numero di gettoni denominati “token” ad un determinato prezzo prescelto, l’azienda (che ha un’idea di business) riesce a reperisce le risorse finanziarie in modo alternativo al crowdfunding per finanziare il suo progetto.

L’istante richiede chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap) e indirette (Iva), alle operazioni di cessione dei token e di conversione delle criptovalute (bitcoin o ethereum) in valuta corrente.

Regime fiscale Iva, Ires e Irap per la cessione di token digitali

L’Agenzia, non avendo ricevuto dall’istante una bozza del whitepaper, ossia il documento fondante di tutta l’operazione, che dovrebbe illustrare il progetto imprenditoriale nonché le caratteristiche dell’Ico e dei token digitali di futura emissione, fornisce indicazioni di carattere generale sulla disciplina fiscale delle valute virtuali.

Sotto il profilo dell’applicazione dell’Iva, con riferimento alla cessione degli utility token da parte della società verso corrispettivo a privati consumatori, l'Agenzia con la Risposta n. 14/2018 ritiene che gli stessi token presentino caratteristiche tali da essere tendenzialmente assimilati ai voucher, quali strumenti che conferiscono al detentore il diritto a beneficiare di determinati beni e/o servizi.

Pertanto, la cessione degli utility token è riconducibile ad una pura movimentazione finanziaria, non rilevante agli effetti dell'Iva; l'imposta si renderà esigibile solo al momento in cui i beni saranno ceduti o i servizi prestati con la spendita dei token.

Riguardo alle imposte sui redditi, l’Agenzia ritiene che l’operazione di cessione degli utility token da parte della società istante non assume autonoma rilevanza fiscale ai fini Ires.

Le somme incassate a seguito dell'assegnazione degli utility token, infatti, non incidono sulla determinazione del reddito di periodo. I componenti di reddito relativi alla cessione dei beni e/o all'erogazione dei servizi saranno, invece, rilevanti al momento della relativa imputazione al conto economico per i soggetti diversi dalle micro-imprese o al momento in cui la cessione dei beni e/o la prestazione dei servizi è considerata effettuata per le micro imprese.

Analoga irrilevanza viene considerata ai fini dell’applicazione dell’Irap: le somme incassate a fronte dell'assegnazione dei predetti utility token non concorrono alla formazione della base imponibile Irap.

Nel documento dell’Agenzia delle Entrate si chiariscono, infine, anche altri dubbi in merito al valore della valuta virtuale, detenuta dalla società a fine esercizio, e alla cessione di token ai privati.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, si specifica che ai privati consumatori che acquistano utility token, questi ultimi attribuiscono il diritto di ottenere beni o servizi dall’emittente e, pertanto, sono suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria.

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