OIC 32: in consultazione gli emendamenti sui derivati

Pubblicato il



L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato, come specificato nel comunicato stampa del 1° aprile 2026, una consultazione pubblica sugli emendamenti al principio contabile OIC 32, dedicato agli strumenti finanziari derivati.

Le proposte, su cui è possibile inviare osservazioni fino al 31 maggio 2026, nascono nell’ambito della Post-Implementation Review dello standard e mirano a correggere alcune criticità emerse nella prassi applicativa.

Al centro dell’intervento vi è un obiettivo preciso: rendere la rappresentazione contabile più coerente con la realtà operativa delle imprese, soprattutto in settori caratterizzati da un uso strutturale dei derivati.

Derivati “gestionali”: verso la riclassificazione nell’area operativa

Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda la collocazione in conto economico dei derivati non designati in hedge accounting, ma utilizzati nella gestione aziendale per coprire rischi, in particolare il rischio di prezzo.

Attualmente, tali strumenti sono iscritti nella sezione finanziaria, mentre operazioni analoghe effettuate tramite contratti fisici confluiscono nell’area operativa. Questo disallineamento può generare una rappresentazione distorta della performance, come avviene tipicamente nelle imprese che operano nel trading di commodities.

Per superare questa criticità, l’OIC nel documento posto in consultazione il 1° aprile 2026 propone di introdurre una nuova voce nel conto economico:

  • B6-bis – “Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile”.

In tale voce confluiranno:

  • le variazioni di fair value dei derivati utilizzati a fini gestionali;
  • le componenti di inefficacia delle coperture relative ad attività operative.

La modifica consente quindi di ricondurre tali effetti nell’ambito della gestione caratteristica, migliorando la leggibilità dei risultati aziendali.

Stop ai formalismi: prevale la sostanza economica

Un altro aspetto centrale degli emendamenti riguarda il rafforzamento del principio della sostanza economica.

L’OIC chiarisce che la qualificazione di un derivato come strumento di copertura gestionale:

  • non può basarsi su mere dichiarazioni o documentazione formale;
  • deve emergere dalla concreta operatività aziendale;
  • deve essere coerente con la strategia di gestione del rischio adottata.

Inoltre, il rischio coperto deve riferirsi a beni o attività rientranti nel core business dell’impresa.

Si tratta di un chiarimento importante, volto a evitare utilizzi opportunistici delle nuove regole classificatorie.

Energia rinnovabile: chiarita la natura dei contratti

Ampio spazio è dedicato ai contratti di acquisto e vendita di energia da fonti rinnovabili, sempre più diffusi nella pratica.

L’OIC propone di chiarire che:

  • i contratti per l’acquisto di energia destinata al consumo proprio non sono derivati;
  • tuttavia, diventano tali se si prevede che la quota di energia rivenduta superi quella utilizzata.

La valutazione deve essere effettuata sulla base di:

  • informazioni ragionevoli e dimostrabili;
  • dati passati, attuali e prospettici, su un orizzonte massimo di 12 mesi.

Questo intervento tiene conto delle peculiarità del settore: l’energia prodotta da fonti rinnovabili è per sua natura variabile e non sempre interamente utilizzabile al momento della consegna. La eventuale rivendita dell’eccedenza, anche se frequente, non assume automaticamente carattere speculativo.

Hedge accounting: maggiore flessibilità per le coperture

Gli emendamenti intervengono anche sulle relazioni di copertura, con particolare riferimento ai contratti legati all’energia rinnovabile.

La disciplina vigente prevede:

  • la designazione di una quantità fissa di elemento coperto;
  • il requisito dell’alta probabilità della transazione.

Secondo l’OIC, tali vincoli possono generare inefficienze contabili non rappresentative della realtà economica, soprattutto quando la produzione energetica è incerta.

Per questo viene proposta una modifica significativa:

  • sarà possibile designare come elemento coperto una quantità variabile di energia, coerente con la produzione attesa dell’impianto.

La novità consente di:

  • ridurre le cosiddette inefficacie “tecniche”;
  • migliorare l’allineamento tra contabilità e gestione del rischio.

Impatti e finalità delle modifiche

Nel complesso, gli emendamenti all’OIC 32 si muovono lungo tre direttrici principali:

  • maggiore rappresentatività della performance operativa, grazie alla riclassificazione dei derivati gestionali;
  • rafforzamento del principio di sostanza economica, con minore rilevanza degli aspetti formali;
  • aggiornamento della disciplina in relazione a fenomeni emergenti, come l’utilizzo dei derivati nelle commodities e nei contratti di energia rinnovabile.

Si tratta di interventi che, pur mantenendo l’impianto generale del principio contabile, introducono elementi di maggiore flessibilità e aderenza alla realtà aziendale.

Consultazione aperta fino al 31 maggio 2026

Gli operatori interessati possono inviare osservazioni all’OIC entro il 31 maggio 2026, all’indirizzo staffoic@fondazioneoic.eu.

La versione definitiva degli emendamenti sarà pubblicata al termine del processo di consultazione, tenendo conto dei contributi ricevuti.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito