OIC e fisco: allineamento tra contabilità e norme IRES/IRAP
Pubblicato il 01 luglio 2025
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato, in data 27 giugno 2025, il decreto attuativo previsto dall’art. 4, comma 7-quinquies, del D.Lgs. n. 38/2005, che definisce le disposizioni di coordinamento tra i principi contabili nazionali aggiornati (OIC 34, OIC 16 e OIC 31) e la normativa fiscale per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP.
In sostanza, fornisce un importante allineamento tra regole contabili e disciplina fiscale, per garantire coerenza nelle scritture e nelle dichiarazioni, specie in un contesto normativo in continua evoluzione.
A chi si rivolge il decreto
Il decreto 27 giugno 2025 si rivolge ai soggetti diversi dalle micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile, pur non optando per la forma ordinaria. E' accompagnato dalla Relazione illustrativa.
Sono quindi escluse le micro-imprese che adottano il bilancio semplificato. L’obiettivo è assicurare che, per questi soggetti, le regole contabili trovino una coerente applicazione fiscale, evitando incertezze interpretative.
L’obiettivo è quello di:
- garantire un coordinamento interpretativo tra i nuovi criteri contabili e le norme fiscali del TUIR;
- applicare il principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR;
- fornire indicazioni anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Il contenuto del provvedimento
Vediamo ora i punti principali trattati negli articoli del decreto Mef 27 giugno 2025.
1. Costi per l’ottenimento di contratti di vendita
I costi sostenuti per acquisire contratti, se rilevati come immobilizzazioni immateriali secondo l’OIC 34, sono fiscalmente deducibili ai sensi dell’art. 108 del TUIR. Si tratta di un chiarimento importante per la gestione dei ricavi anticipati.
2. Penali legali e contrattuali
Il decreto specifica che le variazioni del corrispettivo legate a penali (art. 15 dell’OIC 34) entrano a far parte del reddito nell’esercizio in cui sono certe e oggettivamente determinabili. Un’attenzione particolare è data al rispetto dell’imputazione a conto economico richiesta dal TUIR.
3. Vendite con possibilità di reso
Nel caso di beni restituiti dal cliente, il decreto conferma la deducibilità del relativo costo nel momento in cui si estingue la passività per il rimborso. Anche in questo caso, l’allineamento con il trattamento contabile è garantito.
4. Costi di smantellamento e ripristino
Uno dei passaggi più tecnici ma significativi riguarda i costi ambientali o di rimozione e ripristino. Se questi vengono capitalizzati (come previsto dall’OIC 16), entrano nel costo fiscale del bene e sono ammortizzabili secondo le regole del TUIR.
In caso di aggiornamenti di stima (OIC 31), si prevede la possibilità di considerare tali costi come non deducibili fino alla loro certezza oggettiva, salvo che non siano separatamente evidenziati.
In mancanza di questa separazione, viene introdotta una modalità di calcolo "figurativa", con un tasso del 5% da ripartire su base annua per determinare la quota deducibile.
Applicazione anche ai soggetti IFRS
Una novità importante è l’esplicita estensione delle regole anche ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Per questi, le disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, ma si salvaguardano le determinazioni pregresse già effettuate secondo le norme fiscali allora vigenti, anche se non perfettamente allineate con le nuove regole.
Quando si applicano le nuove disposizioni
Il decreto entra in vigore a partire dal primo esercizio in cui viene adottato:
- l’OIC 34;
- oppure le modifiche di marzo 2024 agli OIC 16 e 31.
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