OIC: in consultazione chiarimenti sul fondo smantellamento e ripristino
Pubblicato il 30 marzo 2026
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L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione, il 24 marzo 2026, una bozza di risposta a una richiesta di chiarimento riguardante il trattamento contabile dei fondi per smantellamento e ripristino, disciplinati dall’OIC 31.
Il documento interviene su un tema di particolare rilevanza operativa, soprattutto per le imprese che gestiscono impianti – come le stazioni di servizio – per i quali la normativa impone, al termine dell’utilizzo, la rimozione delle strutture e il ripristino del sito.
Ambito applicativo e distinzione tra fondi
La bozza di risposta del 24 marzo 2026 chiarisce, in primo luogo, la distinzione tra:
- il fondo per smantellamento e ripristino, che nasce al momento in cui sorge l’obbligazione di dismettere il bene e ripristinare l’area;
- il fondo per recupero ambientale, da rilevare invece in presenza di danni ambientali causati dall’attività svolta.
Tale distinzione assume rilievo ai fini della corretta imputazione contabile e della rappresentazione in bilancio.
Rilevazione e contropartita
In linea con quanto previsto dall’OIC 31, il fondo per smantellamento e ripristino deve essere rilevato nel momento in cui l’obbligazione è assunta.
La contropartita varia in funzione della titolarità del bene:
- se il cespite è di proprietà, il fondo è rilevato in contropartita dell’immobilizzazione materiale;
- se il bene non è iscritto in bilancio (ad esempio in caso di concessione, locazione o usufrutto), la contropartita è rappresentata da un’attività iscritta tra le immobilizzazioni immateriali.
Criteri di stima e attualizzazione
Un aspetto centrale riguarda la determinazione dell’importo del fondo. L’OIC precisa che la stima deve riflettere il valore dell’esborso atteso al momento in cui l’obbligazione sarà adempiuta.
A tal fine, le imprese possono fare riferimento a:
- dati storici e statistiche relative a operazioni analoghe;
- pareri di esperti;
- parametri esterni, purché pertinenti e limitati ai soli costi di smantellamento e ripristino.
È inoltre possibile tenere conto dell’attualizzazione, qualora l’orizzonte temporale sia significativo e l’effetto finanziario risulti rilevante.
Ammortamento e vita utile
Nel caso in cui la contropartita sia iscritta tra le immobilizzazioni immateriali, l’ammortamento deve essere effettuato nel periodo più breve tra:
- la vita utile del bene cui si riferisce l’obbligazione;
- la durata del contratto (tenendo conto di eventuali rinnovi).
Per i beni di proprietà, la vita utile è determinata in base al periodo di utilizzo previsto dell’immobilizzazione.
Rilevazioni tardive e aggiornamenti di stima
La bozza OIC del 24 marzo 2026 affronta anche l’ipotesi in cui il fondo non sia stato rilevato negli esercizi precedenti per l’impossibilità di effettuare una stima attendibile. In tali casi, l’iscrizione successiva è qualificata come cambiamento di stima contabile.
Gli aggiornamenti successivi del fondo:
- incidono sul valore del cespite di riferimento;
- oppure sono rilevati a conto economico per quanto riguarda gli effetti finanziari legati al trascorrere del tempo.
Consultazione pubblica
La bozza di risposta è sottoposta a consultazione pubblica. Gli operatori interessati possono inviare osservazioni e commenti entro il 7 aprile 2026 all’indirizzo e-mail: staffoic@fondazioneoic.eu.
L’iniziativa si inserisce nel percorso dell’OIC volto a fornire chiarimenti applicativi su tematiche contabili di frequente impatto operativo, con particolare attenzione alle esigenze delle imprese di minori dimensioni.
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