OIC: in consultazione le modifiche ai principi contabili 2025

Pubblicato il



OIC: in consultazione le modifiche ai principi contabili 2025

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha avviato una fase di consultazione pubblica su una serie di proposte di modifica ai principi contabili nazionali. Tali aggiornamenti nascono dalla necessità di affrontare difficoltà pratiche segnalate dagli operatori del settore, per le quali non risultano soluzioni semplicemente interpretative.

Il 6 giugno 2025, l’OIC ha reso disponibili sul proprio sito ufficiale le bozze degli emendamenti, invitando gli stakeholder a esprimere osservazioni e commenti entro il 31 luglio 2025.

Principi contabili nazionali: proposte di modifica

L’OIC ha messo in consultazione alcune modifiche che interessano diversi principi contabili nazionali, con l’obiettivo di fornire maggiore chiarezza in ambiti applicativi complessi.

Le principali proposte riguardano:

  • OIC 13 – Rimanenze, OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali: è stata proposta una precisazione in merito alla contabilizzazione degli acquisti accompagnati da un'opzione di rivendita. Il nuovo orientamento suggerisce che il bene vada registrato nel bilancio dell’acquirente soltanto se vi è una ragionevole certezza che tale opzione non verrà esercitata, indipendentemente dal fatto che essa sia a favore dell’acquirente o del venditore. In caso contrario, il bene resta contabilizzato nel bilancio del venditore;
  • OIC 21 – Partecipazioni: in relazione ai costi accessori connessi all’acquisizione di una partecipazione, si propone di modificare il paragrafo 6, chiarendo che tali costi devono essere capitalizzati obbligatoriamente, e non lasciati alla discrezionalità dell’impresa;
  • OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali: relativamente alla determinazione delle quote di ammortamento basate sui ricavi, si intende aggiornare il paragrafo 63 per stabilire che tale criterio è ammesso solo se vengono rispettate simultaneamente due condizioni: l’adozione del metodo di ammortamento a quote decrescenti e la dimostrabilità che i ricavi riflettano in modo attendibile l’utilizzo dell’attività immateriale;
  • OIC 25 – Imposte sul reddito: con riferimento all’imposta sostitutiva da versare per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta, si propone di specificare che tale onere debba essere rilevato come contropartita della riserva di patrimonio netto oggetto di affrancamento;
  • OIC 16 – Immobilizzazioni materiali e OIC 31 – Fondi rischi e oneri: in merito alla rilevazione degli effetti legati al passare del tempo e all’aggiornamento del tasso di attualizzazione dei fondi per oneri, qualora tali effetti siano significativi, si propone di iscriverli in una specifica voce della classe C del conto economico.

Cosa cambia nel principio OIC 21

L’emendamento proposto il 6 giugno 2025 chiarisce che i costi accessori legati all’acquisto di una partecipazione devono essere capitalizzati, e non più considerati una scelta facoltativa. Parliamo di spese come:

  • commissioni bancarie e finanziarie,
  • imposte,
  • consulenze professionali,
  • costi per due diligence, perizie e strutturazione dell’operazione.

Questi costi devono essere aggiunti al prezzo d’acquisto della partecipazione e non portati direttamente a conto economico, salvo che non ci siano problemi di recuperabilità del valore (impairment).

Tale modifica al paragrafo 6 rende coerente il testo con quanto già indicato nel paragrafo 5, che include i costi accessori nel valore iniziale della partecipazione.

Questo cambiamento ha effetti anche sulle imposte:

  • se i costi vengono capitalizzati, aumentano il valore della partecipazione, e quindi abbassano l’eventuale plusvalenza imponibile in caso di vendita (plusvalenza tassata solo al 5% se ci sono i requisiti della participation exemption);
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito