Operazioni sospette: nuove istruzioni UIF su obblighi, SOS e adempimenti

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L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha adottato, il 18 dicembre 2025, la versione definitiva del provvedimento che definisce le nuove istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS), in attuazione degli articoli 6 e 35 del d.lgs. 231/2007.

Il documento, diffuso il 19 dicembre 2025, conclude il percorso avviato con la consultazione pubblica, nel corso della quale sono stati acquisiti contributi da Autorità, organismi di autoregolamentazione e associazioni rappresentative dei soggetti obbligati.

Nuove istruzioni UIF sulle operazioni sospette: cosa cambia dal 1° luglio 2026

Finalità delle nuove istruzioni sulla segnalazione di operazioni sospette (SOS)  

Le istruzioni mirano a guidare i soggetti obbligati nell’individuazione, valutazione e rappresentazione delle operazioni sospette, migliorando la qualità informativa delle SOS e rafforzando l’efficacia del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

NOTA BENE: Le nuove disposizioni si applicano alle segnalazioni trasmesse a decorrere dal 1° luglio 2026 e sostituiscono integralmente il Provvedimento UIF del 4 maggio 2011 e i relativi allegati.

Il contesto normativo di riferimento  

Le fonti primarie in materia antiriciclaggio  

Le istruzioni dell’Unità di Informazione Finanziaria si inseriscono nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 231/2007, che disciplina la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento agli articoli 6 e 35 in materia di segnalazione di operazioni sospette.

Il Provvedimento richiama inoltre il decreto legislativo n. 109/2007, in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo, e il decreto legislativo n. 92/2017, relativo alla disciplina degli operatori compro oro.

Il coordinamento con il quadro europeo  

Il provvedimento tiene conto anche dell’evoluzione del quadro europeo AML/CFT, includendo i regolamenti dell’Unione europea del 2023 e 2024 e l’istituzione dell’Autorità europea AMLA, rafforzando il coordinamento e l’armonizzazione delle segnalazioni.

Ambito soggettivo di applicazione delle istruzioni UIF  

Chi sono i destinatari degli obblighi di segnalazione  

Le istruzioni UIF si applicano ai soggetti obbligati individuati dall’articolo 3 del d.lgs. n. 231/2007, tenuti all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Rientrano tra i destinatari gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e i soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari, nonché i professionisti e gli operatori non finanziari.

Le disposizioni si estendono inoltre ai prestatori di servizi di gioco e agli operatori compro oro disciplinati dal d.lgs. n. 92/2017.

Distinzione tra soggetti vigilati e non vigilati  

Il provvedimento distingue tra soggetti sottoposti alla vigilanza delle Autorità di settore e soggetti non vigilati, precisando che tale distinzione rileva principalmente ai fini degli adempimenti organizzativi, da applicare secondo il principio di proporzionalità in relazione alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta.

I principi della collaborazione attiva  

Centralità del processo valutativo  

Le istruzioni UIF pongono al centro della collaborazione attiva un processo valutativo fondato su analisi complessive e motivate, escludendo automatismi segnaletici basati su soglie, indicatori isolati o approcci meramente cautelativi.

I soggetti obbligati sono tenuti ad agire secondo diligenza professionale e buona fede, selezionando le informazioni strettamente pertinenti.

Qualità, pertinenza e riservatezza delle segnalazioni  

Le segnalazioni di operazioni sospette devono garantire qualità, completezza informativa e sinteticità, nel rispetto della riservatezza dei dati e a tutela sia dei soggetti segnalati sia dell’identità del segnalante, conformemente alle previsioni del d.lgs. 231/2007.

Individuazione ed esame delle anomalie  

Le anomalie soggettive e oggettive  

Le istruzioni UIF disciplinano l’individuazione delle anomalie di natura soggettiva e oggettiva sulla base delle informazioni a disposizione dei soggetti obbligati, includendo gli indicatori di anomalia, gli schemi e gli altri strumenti di ausilio elaborati dalla UIF.

L’esame delle anomalie richiede una valutazione complessiva dell’operatività e del profilo del soggetto, al fine di stabilire la sussistenza del sospetto.

Strumenti informatici e intelligenza artificiale

È ammesso l’utilizzo di strumenti informatici e di sistemi di intelligenza artificiale, purché basati su dati verificabili e accompagnati da adeguato controllo umano, necessario a validare le evidenze emerse ed escludere automatismi decisionali.

Quando e come segnalare un’operazione sospetta  

Presupposti per l’invio della SOS  

Viene precisato che l’invio della segnalazione di operazione sospetta (SOS) è l’esito di un processo valutativo che accerta la presenza di motivi di sospetto fondati su elementi soggettivi e oggettivi.

La segnalazione può riguardare operazioni eseguite, tentate, rifiutate o interrotte e può riferirsi a più operazioni tra loro funzionalmente o economicamente collegate. La SOS deve rappresentare in modo chiaro le circostanze rilevanti poste a fondamento del sospetto.

Casi che non determinano automaticamente l’obbligo di segnalazione  

Non determinano automaticamente l’obbligo di segnalazione la mera ricorrenza di indicatori di anomalia isolati, l’attribuzione di un profilo di rischio elevato al soggetto o la ricezione di richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti, qualora, all’esito dell’analisi complessiva, il sospetto non sia ritenuto sussistente.

La riservatezza nelle segnalazioni di operazioni sospette  

Tutela dell’identità del segnalante  

Le istruzioni UIF attribuiscono rilievo centrale alla tutela della riservatezza nelle segnalazioni di operazioni sospette, imponendo ai destinatari l’adozione di misure idonee a proteggere l’identità del segnalante.

È espressamente vietato inserire nella SOS o nelle comunicazioni interne riferimenti diretti o indiretti alla persona fisica che ha rilevato il sospetto o ha partecipato alla valutazione.

Le informazioni relative alle segnalazioni e ai flussi informativi interni sono soggette a specifici obblighi di segretezza.

Rapporti con Autorità giudiziaria e Organi investigativi  

Nei rapporti con l’Autorità giudiziaria e gli Organi investigativi, la trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei limiti normativi e delle cautele previste dal d.lgs. 231/2007.

Le tempistiche della collaborazione attiva  

Obbligo di tempestività  

L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette deve essere adempiuto con la massima tempestività, tenendo conto dell’urgenza e della complessità del caso concreto.

L’invio delle SOS e i riscontri alle richieste della UIF devono avvenire senza condotte dilatorie.

In presenza di operatività già segnalata, l’invio di una nuova SOS è richiesto solo qualora emergano elementi informativi nuovi o più gravi rispetto a quelli precedentemente comunicati.

I soggetti obbligati sono inoltre tenuti a valorizzare i flussi di ritorno forniti dalla UIF ai fini del progressivo miglioramento della collaborazione attiva.

La sospensione delle operazioni sospette  

Presupposti per l’esercizio del potere di sospensione  

Il provvedimento, a seguire, disciplina l’esercizio del potere di sospensione delle operazioni sospette, che può essere attivato in presenza di motivi di sospetto fondati su circostanze soggettive e oggettive e riguardanti operazioni non ancora eseguite.

Il destinatario può richiedere la sospensione mediante apposita segnalazione alla UIF.

L’Unità comunica entro due giorni lavorativi l’avvio della valutazione o l’insussistenza dei presupposti; la sospensione ha una durata massima di cinque giorni lavorativi ed è coperta da segreto d’ufficio.

Gli adempimenti organizzativi dei soggetti obbligati  

Il referente SOS  

Vengono quindi disciplinati specifici adempimenti organizzativi per i soggetti obbligati, con particolare riferimento ai destinatari non sottoposti alla vigilanza delle Autorità di settore.

È prevista l’individuazione del referente SOS, responsabile dei rapporti operativi con la UIF, incaricato della conservazione della documentazione e del riscontro alle richieste informative.

Le istruzioni chiariscono espressamente che tale figura non introduce nuove responsabilità sanzionatorie rispetto a quelle previste dal d.lgs. 231/2007.

La procedura interna di segnalazione  

È inoltre prevista l’adozione di una procedura interna di segnalazione, da modulare secondo il principio di proporzionalità, distinguendo tra destinatari persone fisiche e strutture organizzate, in funzione delle dimensioni, della natura e della complessità dell’attività svolta.

Il portale Infostat-UIF e la compilazione della SOS  

Registrazione e gestione delle credenziali  

Le istruzioni UIF prevedono che le segnalazioni di operazioni sospette siano trasmesse esclusivamente in via telematica tramite il portale Infostat-UIF, previa registrazione del destinatario e gestione delle credenziali di accesso.

Il referente SOS è individuato quale punto di contatto operativo con l’Unità e cura l’abilitazione degli utenti autorizzati.

Struttura e contenuto della segnalazione  

La segnalazione deve essere redatta secondo lo schema unico previsto dalla UIF e articolata in dati strutturati, descrizione dell’operatività e motivazione del sospetto.

I dati inseriti devono essere coerenti, completi e pertinenti. L’eventuale documentazione allegata ha funzione integrativa e non può sostituire le informazioni fornite in forma strutturata e descrittiva.

Sostituzione, integrazione e annullamento delle segnalazioni  

Quando è necessaria una SOS sostitutiva  

Sono disciplinate, in particolare, le modalità di sostituzione, integrazione e annullamento delle segnalazioni di operazioni sospette.

L’invio di una SOS sostitutiva è richiesto in presenza di errori materiali, omissioni rilevanti o incongruenze non sanabili mediante documentazione integrativa.

La UIF può richiedere integrazioni o sostituzioni qualora riscontri incompletezze o mancata osservanza delle istruzioni. In caso di mancato riscontro entro i termini indicati, la UIF procede comunque alla trasmissione della segnalazione agli Organi investigativi, evidenziando la carenza di collaborazione del destinatario.

I flussi di ritorno della UIF  

Esiti delle segnalazioni e schede di feedback  

Le istruzioni UIF prevedono specifici flussi di ritorno finalizzati a migliorare la qualità della collaborazione attiva. L’Unità di Informazione Finanziaria comunica ai destinatari gli esiti delle segnalazioni di operazioni sospette attraverso schede di feedback e altre comunicazioni periodiche, trasmesse con modalità idonee a garantire la riservatezza.

Tali flussi hanno finalità informative e di orientamento e non costituiscono valutazioni sul rischio dei soggetti segnalati.

Per le segnalazioni inviate dai professionisti tramite organismi di autoregolamentazione, questi ultimi svolgono un ruolo di supporto nel veicolare i feedback e favorire il miglioramento degli adempimenti.

Decorrenza delle nuove istruzioni 

Entrata in vigore dal 1° luglio 2026  

Come anticipato, le istruzioni UIF sulla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette si applicano alle segnalazioni trasmesse a decorrere dal 1° luglio 2026, data dalla quale cessano di avere efficacia il Provvedimento UIF del 4 maggio 2011 e i relativi allegati.

Il periodo che precede l’entrata in vigore è destinato all’adeguamento dei presidi organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati.

Rafforzamento della qualità della collaborazione attiva

Il provvedimento, in conclusione, rafforza la qualità della collaborazione attiva, valorizzando segnalazioni fondate su analisi complete e motivate.

Le istruzioni confermano la centralità del giudizio professionale, escludendo automatismi e approcci meramente formali.

Le prospettive applicative richiedono a professionisti e intermediari un adeguamento organizzativo proporzionato, finalizzato a rendere più efficace il presidio dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

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